A smentire le informazioni diffusesi nei giorni scorsi circa una possibile posticipazione (o addirittura sospensione) delle cosiddette “liberazioni anticipate” dei canali del DTT (quindi diversi dai canali 50-53 UHF che devono essere spenti obbligatoriamente entro dicembre secondo il nuovo programma pubblicato) previste entro il 30/05/2020, giunge una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Avviso pubblico
Con un avviso pubblico, il Mise rammenta “a tutti i soggetti interessati che, ai sensi dell’art. 4, comma 9 del Decreto ministeriale 19 giugno 2019, gli operatori di rete in ambito locale hanno facoltà di effettuare il rilascio delle frequenze, di cui detengono il diritto d’uso, in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4 del medesimo Decreto.
Spegnimenti tra il 4 ed 30/05/2020
Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente nella fase temporale compresa tra il 4 e il 30 maggio 2020, in base a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 9 del Decreto ministeriale
19 giugno 2019 e dall’art. 1, comma 3 della Determina direttoriale del 28 novembre 2019. A tal fine, dovrà essere presentata istanza del rilascio anticipato, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected].
Salto nel buio per indennizzi
A tutti i soggetti che rilasceranno anticipatamente le frequenze è riconosciuto un indennizzo ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lett. b della legge n. 205/2017, da erogarsi nel più breve tempo possibile successivamente all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’art. 1, comma 1040 della stessa legge, che definirà le modalità operative e le procedure per l’erogazione degli indennizzi.
Gli operatori di rete dovranno dare conferma dell’avvenuto rilascio delle frequenze e dello spegnimento dei relativi impianti all’indirizzo [email protected] del Ministero che, effettuate le necessarie verifiche, adotterà gli appositi provvedimenti”. (E.G. per NL)