Il Ministero dello sviluppo economico (in corso di ridenominazione in Ministero per le imprese e il Made in Italy) ha fornito un altro chiarimento su aspetti procedurali dei titoli per fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) ed annessi logical channel number (LCN), segnatamente trattando dello scambio LCN nel contesto post refarming della banda 700 MHz.
Scambio LCN
Il dinamismo incessante del settore ha infatti condotto a verificare la possibilità di scambiare numerazioni automatiche dei canali all’interno della medesima area tecnica (come consentito dall’art. 15, comma 4, dell’Allegato A alla delibera n. 116/21/CONS), ma tra reti non omogenee (quindi di 1° e 2° livello).
Orientamento dottrinale confermato
Come era già stato prospettato da autorevole dottrina su queste pagine, il Mise ha confermato che “lo scambio di numerazioni LCN potrà essere accordato solo nel caso di marchi/palinsesti diffusi su bacini congruenti (stesso livello della rete e medesime province)“.
Scambio LCN non consentito? Si passa allo scambio di aut. FSMA
Come fare in caso contrario? “Nel caso in cui lo scambio venga richiesto fra bacini non congruenti lo stesso potrà essere autorizzato solo previa permuta delle corrispondenti autorizzazioni”, ha chiarito il dicastero. (E.G. per NL)