Nuova corsa sulla giostra delle assegnazione dei diritti d’uso per le frequenze del digitale terrestre agli operatori di rete locali.
Questa volta al centro delle attenzioni dei giudici amministrativi c’è la regione Lombardia e, nel dettaglio, la contestata decisione ministeriale di ridurre le posizioni utili della graduatoria di attribuzione da 18 a 17. Con sentenza del 25 giugno 2014 depositata in segretaria il 3 settembre 2014 il TAR Lazio ha deciso a riguardo della necessità di ripristinare il numero originario delle posizioni utili, tenuto conto del ritorno nella disponibilità della P.A. della risorsa radioelettrica costituita dal canale UHF 35, inizialmente destinata a Europa 7 (cui ora è stato assegnato il canale 28). Nel merito, il Collegio giudicante ha rilevato la necessità che l’Amministrazione riconosca come posizione utile anche la 18° (ove risulta collocata l’emittente che aveva introdotto il ricorso giudicato con la sentenza in argomento), usufruendo all’uopo della frequenza disponibile (i giudici hanno annotato che il contenzioso con Centro Europa 7 risultava risolto con l’assegnazione del canale 28, circostanza che era avvenuta prima della pubblicazione della nuova graduatoria relativa alla Regione Lombardia). Pi a fondo, la magistratura amministrativa ha sottolineato che il bando della selezione non prevedeva una riduzione delle posizioni utili – rispetto alla delibera AgCom n. 265/2012/CONS – da 18 a 17 ma si limitava a derogare alle manifestazioni di interesse per il canale 35. "Una volta destinata in tal senso la frequenza in questione a beneficio di un accordo con l’emittente sopra ricordata e una volta tornata nella disponibilità del Ministero la frequenza per l’intervenuto accordo – scrivono i giudici – l’Amministrazione doveva osservare il bando e la delibera a monte dell’Autorità senza perseguire nella riduzione delle frequenze, e dei posti utili, disponibili ma osservando la disposizione che prevedeva 18 canali da porre a diposizione della trasmissioni radiotelevisive terrestri digitali in ambito locale per la Regione Lombardia, di cui, appunto, alla suddetta delibera n. 265/2012/CONS come esplicitamente richiamata nelle premesse del bando medesimo". del resto, sottolinea il TAR l’Amministrazione costituita nel giudizio non ha fornito "elementi in senso contrario o ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di ridurre da 18 a 17 le frequenze pianificate non ostante il chiaro richiamo del bando ai fini dell’attuazione della delibera n. 265/12/CONS". Per l’effetto, l’organo giurisdizionale "ferma restando la nuova graduatoria del 10.9.2013", ha statuito che "il provvedimento che ha deliberato di non assegnare una frequenza alla società ricorrente e di provvedere alla dismissione dell’impianto e alla revoca del diritto d’uso a suo tempo rilasciato dovrà essere annullato" e che "l’Amministrazione dovrà provvedere ad adottare tutte le determinazioni necessarie per considerare il 18° posto in graduatoria come utile per l’assegnazione di una frequenza". (M.L. per NL)