Il TAR Lazio ha respinto con tre ordinanze datate 18/04/2012 gli altrettanti ricorsi presentati da due operatori di rete veneti contro il decreto 23/01/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) avente oggetto l’attribuzione delle misure (economiche) compensative per il rilascio della banda compresa tra i canali 61 e 69 UHF a vantaggio degli operatori telefonici per lo sviluppo della banda larga mobile.
Secondo i giudici amministrativi laziali, che con decreti inaudita altera parte avevano nelle scorse settimane sospeso il decreto del 23/01/2012 del MSE (nelle more dell’esame del ricorso in camera di consiglio in data 18/04/2012), "ad una sommaria delibazione della odierna controversia, e in disparte le questioni di inammissibilità variamente sollevate dalle parti" le censure svolte nel gravame "non sembrano, complessivamente, assistite da sufficienti profili di fumus boni juris, anche alla luce delle difese svolte dalla difesa erariale". La motivazione essenziale che ha spinto i giudici di prime cure a respingere le istanze degli operatori locali risiede nel fatto che "l’interesse agitato" dai ricorrenti "non si profila prevalente rispetto agli altri interessi presenti, avuto particolarmente riguardo alla circostanza che l’interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze è stato ritenuto preminente dallo stesso legislatore". Come dire, l’esigenza di disporre delle frequenze del range 790-862 MHz per il potenziamento dell’Internet mobile è prevalente rispetto agli interessi legittimi delle emittenti locali. Ora occorrerà verificare se le emittenti locali intenderanno adire i giudici di secondo grado nelle more dell’esame di merito dei ricorsi da parte del TAR Lazio. (M.L. per NL)