DTT. L’Emilia Romagna detta direttive transizione. Tutelata continuità esercizio impianti: esempio virtuoso per Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli

E’ entrata in vigore lo scorso 22 luglio la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 978 del 12/07/2010 (pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 22/07/2010).

Con il fondamentale provvedimento è stato saggiamente disciplinato, tra l’altro, l’iter autorizzativo degli impianti di radiodiffusione televisiva nella fase di passaggio dal sistema analogico a quello digitale, “in un’ottica di semplificazione e rispetto dei tempi previsti dalla pianificazione nazionale”.  Quest’ultima prevede che per le province di Parma e Piacenza lo switch-off avvenga tra il 15 settembre ed il 20 ottobre 2010 (unitamente alle province della Lombardia, esclusa Mantova, e del Piemonte Orientale) – sebbene in questi giorni si stia discutendo di una possibile proroga di 30 giorni –  mentre per le altre province dell’Emilia Romagna lo spegnimento del segnale analogico è stato fissato tra il 21 ottobre ed il 25 novembre 2010 (contemporaneamente alle province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia ed alla provincia di Mantova). Il recente provvedimento, che regolamenta anche gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, contiene in particolare le “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e, con riguardo alla transizione al digitale terrestre, poggia sulla considerazione che la stessa “(…) deve avvenire garantendo la continuità dell’informazione, migliorando il servizio erogato ed evitando che vi siano interruzioni immotivate dello stesso”. Per tale ragione, sono previste delle procedure semplificate al fine del conseguimento, per gli impianti televisivi che presentino determinate caratteristiche, dell’autorizzazione necessaria alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre, ferma restando la continuità dell’esercizio in digitale. Nello specifico, tenuto conto che il passaggio al nuovo sistema dovrà essere concluso nel termine di sei mesi dallo switch off (fase di sperimentazione), i titolari degli impianti operanti, alla data del 22/07/2010, in tecnologia digitale terrestre (anche mediante il sistema DVB-H), che siano dotati di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. n. 30/2000 o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione comunale non respinta, sono autorizzati a trasmettere in digitale in via transitoria, fino alla regolarizzazione dei diffusori ai sensi della nuova DGR. In tali ipotesi, la documentazione che i soggetti titolari, in qualità di operatori di rete, dei diffusori sono tenuti a presentare, per l’ottenimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. n. 30/2000, diverge a seconda che la transizione al digitale comporti o meno incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel caso in cui il passaggio al digitale non determini tale incremento, l’operatore di rete, entro 60 giorni dal momento della riattivazione dell’impianto e comunque non oltre i sei mesi della fase sperimentale, dovrà presentare comunicazione al Comune, all’A.R.P.A. ed all’AUSL, allegando: apposite schede D1, D2 e D3 previste dalla Delibera stessa; progetto dell’impianto e della relativa infrastruttura in scala 1:200 con planimetria, prospetto quotato e fotografia, nonché dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all’autorizzazione in possesso ed il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione previsti dal del D.P.C.M. del 08/07/2003. Se la transizione al digitale comporta invece l’incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, il titolare dell’impianto dovrà produrre, in aggiunta alla suddetta documentazione, valutazione previsionale del campo elettrico generato dall’impianto in condizioni di massimo esercizio (art. 6, punto 6.1., lett. e) DGR n. 1138/2008), con la cartografia riportante la localizzazione dell’impianto ed i punti di valutazione. In entrambi i casi vige l’istituto del silenzio assenso, sia pure con diversi termini: nell’ipotesi di non aumento dei livelli di campo elettrico, l’autorizzazione si intende accolta qualora non sia stato comunicato il diniego entro 30 giorni dal termine della fase sperimentale, mentre nel caso in cui il passaggio al digitale determini l’incremento, l’impianto è autorizzato se il dissenso non giunge entro 60 giorni dalla fine della sperimentazione. “Nel corso del procedimento, compreso l’eventuale periodo di sospensione – recita il provvedimento – resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale”. E’ stabilito poi l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni, l’eventuale dismissione dell’impianto analogico per cessazione dell’esercizio, ai sensi dell’art. 6, punto 6.6., della D.G.R. n. 1138/2008. Tali disposizioni della Deliberazione n. 978 del 12/07/2010 non si applicano agli impianti con potenza al connettore d’antenna non superiore ai 2 Watt ed ai diffusori privi di autorizzazione ex L.R. n. 30/2000 o per i quali non sia stata avanzata richiesta di autorizzazione comunale ai sensi della medesima legge regionale (o per i quali l’autorizzazione sia stata negata). Per tali impianti valgono, infatti, le procedure previste dalla L.R. n. 30/2000 e dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008. La Delibera n. 978 del 12/07/2010 disciplina inoltre le procedure autorizzative degli impianti che effettuano la transizione con delocalizzazione in altro sito. A riguardo, il provvedimento ammette il trasferimento solo in presenza di determinate condizioni: “a) il sito di destinazione è già esistente, rispetta i requisiti localizzativi della L. R. 30/00, della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008 ed i vincoli del Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva vigente (PLERT) ove esistente; b) il sistema radiante dell’impianto transitante deve essere ospitato su infrastrutture esistenti e già utilizzate per la diffusione; c) le emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti già presenti nel sito di destinazione non determinano situazioni di violazioni al D.P.C.M. 08/07/2003; d) l’inserimento dell’impianto transitante nel sito di destinazione non deve determinare violazioni al D.P.C.M. 08/07/2003, tenuto conto della situazione preesistente e di eventuali altri contributi derivanti dal trasferimento di altri impianti”. In tali condizioni, se il passaggio al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, i titolari devono presentare al Comune, all’A.R.P.A. ed all’AUSL competenti una comunicazione, composta da: schede D1 e D3 se il sito di provenienza e quello nuovo sono ubicati nello stesso Comune, altrimenti schede D2 e D3; cartografia localizzativa del sito di destinazione in scala 1:2000; progetto del diffusore e relativa infrastruttura in scala 1:200 con planimetria, prospetto quotato e fotografia; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riguardante il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 ed attestante il mancato aumento dei livelli di campo elettrico rispetto all’autorizzazione in essere. Anche in questo caso, la documentazione deve essere prodotta entro 60 giorni dalla riattivazione dell’impianto e comunque non oltre i sei mesi della fase sperimentale. Nel corso del procedimento, la trasmissione in digitale terrestre rimane attiva. In virtù del silenzio-assenso l’autorizzazione si dà per rilasciata se il Comune non notifica il diniego nel termine di 60 giorni dal termine della sperimentazione. La dismissione dell’impianto per trasferimento in altro sito comporta poi la presentazione, al Comune, all’A.R.P.A. ed all’AUSL, della scheda D2 relativa al nuovo sito. Se, invece, non sussistono le condizioni elencate nella D.G.R. per la delocalizzazione in altro sito, oppure se, pur in presenza dei requisiti sopra detti, la transizione al digitale determina l’aumento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore, ai diffusori interessati si applica la procedura prevista dalla L.R. n. 30/2000 e dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008 per i nuovi impianti. Si auspica ora che l’iniziativa della Regione Emilia Romagna sia imitata dalle altre regioni interessate dal super switch-off del nord Italia per limitare alle imprese televisive pesanti disagi di natura tecnico-amministrativa. (D.A. per NL)
 
 
Nella foto: momento di una riunione presso l’Ispettorato Territoriale per l’Emilia Romagna del MSE-Comunicazioni

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