“L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica (…)”.
E’ quanto stabilisce l’art. 3, c. 12, del nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera n. 353/11/CONS (in corso di pubblicazione sulla G.U.), in sostituzione della disciplina dettata dalla delibera n. 435/01/CONS. La previsione assume notevole importanza, dal momento che viene regolamentata, finalmente, la trasmissione sulla tv digitale terrestre di palinsesti radiofonici diffusi in tecnica analogica. La stessa Agcom, sulla base delle osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica avviata per l’approvazione del nuovo Regolamento, ha fatto proprio l’orientamento espresso da alcuni partecipanti circa la necessità di ricomprendere, nel campo di applicazione della nuova disciplina regolamentare, anche le attività di diffusione di contenuti radiofonici digitali su frequenze televisive terrestri. Viene quindi previsto dalla delibera 353/11/CONS che le emittenti radiofoniche che hanno ottenuto, ai sensi dell’art. 3 c. 12 della delibera 664/09/CONS, l’autorizzazione alla fornitura di programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri (in quanto autorizzate alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi della L. 66/2001), sono legittimate, in virtù della medesima autorizzazione, a diffondere in simultanea sulla tv digitale terrestre la programmazione trasmessa sulla rete radiofonica analogica. A riguardo è precisato che le numerazioni LCN attribuite a tali palinsesti radiofonici non rientrano nel numero minimo di programmi televisivi per ciascun blocco di diffusione previsto dal nuovo Regolamento (art. 1, c. 1, lett. q), che fissa tale numero minimo in almeno 6 programmi televisivi diffusi in tecnica SD, ovvero in 3 programmi televisivi diffusi in tecnica HD, o, nel caso di diffusione mista SD ed HD, in almeno 4 programmi televisivi di cui uno diffuso in HD (in proposito è stabilito, altresì, che se il blocco di diffusione ha un NetRate inferiore a 19,91 Mbit/s nelle bande UHF IV e V e a 19,60 Mbit/s nella banda VHF-III, può essere diffuso, previa autorizzazione del Ministero, un numero inferiore di programmi purché sia comunque trasmesso almeno un programma SD ogni 3 Mbit/s). Gli identificatori LCN attribuiti ai palinsesti radiofonici non rientrano neanche nel limite di 6 programmi stabilito dall’art. 5, c. 4, lett. g) dell’allegato A alla delibera 366/10/CONS, che prevede la possibilità di attribuire le numerazioni LCN relative al settimo arco di numerazione, consecutivamente, ad ogni emittente locale sino ad un massimo, appunto, di 6 numeri complessivi, compresi quelli del primo, del secondo e del terzo arco di numerazione. Disciplinata la modalità di diffusione sul DTT dei contenuti radiofonici, si attende adesso l’emanazione del bando ministeriale con cui verranno attribuiti gli identificatori LCN riservati ai servizi radio. (D.A. per NL)