Tutto da rifare per l’Agcom. Il Consiglio di Stato, intervenendo, tra l’altro, con sentenza n. 04659-2012 del 22 giugno, depositata lo scorso 31 agosto, ha annullato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, ordinando all’Autorità di adottare con urgenza nuove determinazioni in tema di LCN.
Con il citato provvedimento è stata dunque confermata la sentenza del TAR Lazio n. 6814/2011, avverso alla quale erano stati proposti appelli, che avevano spinto il medesimo Consiglio di Stato a sospendere (con ordinanza cautelare del 30/08/2011 n. 3642) l’esecutività del citato provvedimento del Tribunale Amministrativo, al fine di tutelare il prevalente interesse pubblico alla regolamentazione del settore. Esaminata successivamente la questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere le censure di violazione dell’art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 259/2003 e dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 177/2005. Il Collegio ha valutato innanzitutto che “il piano LCN risulta viziato a causa della illegittimità del termine per la consultazione degli interessati fissato nella delibera AGCOM n. 122/2010” con cui era stata appunto indetta la consultazione preliminare al Piano ed erano stati fissati 15 giorni – in luogo dei 30 previsti dal citato art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 259/2003 – per trasmettere le osservazioni da parte degli interessati. Secondo il Collegio, “l’AGCOM non poteva limitare tale termine (di 30 giorni, ndr) esercitando il suo potere regolamentare”. “Né tanto meno – si legge nella sentenza – l’urgenza di provvedere potrebbe giustificare la riduzione dei termini per la consultazione da parte dell’AGCOM: invero si tratta di una situazione di fatto ampiamente prevedibile e di una problematica conosciuta dalla stessa Autorità (…)”. Tale vizio nel procedimento di adozione della delibera 366/10/CONS, a cui è stata fatta conseguire l’illegittimità in via derivata anche del contenuto del Piano LCN, è stato rilevato dal Consiglio di Stato anche con sentenza n. 04661-2012 (depositata il 31 agosto scorso), emessa nell’ambito del giudizio promosso da Sky Italia. Con il provvedimento citato in apertura, il Collegio ha poi sostenuto “l’illegittimità dell’utilizzazione delle graduatorie CORECOM (…) ai fini dell’attribuzione alle emittenti locali del numero del sistema LCN (…)”. Dispone infatti la sentenza che la ratio che presiede alla formazione delle citate graduatorie “non è omogenea o sovrapponibile a quella desumibile per il sistema LCN, dall’art. 32 D.lgs. n. 177/2005, che richiama – in primo luogo – i principi della semplicità d’uso e del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti (…)”. Spiega in merito il Collegio che, anche se si considera la raccolta pubblicitaria una delle principali voci di fatturato – che costituisce uno degli elementi sulla base del quale vengono stilate le graduatorie CORECOM – “l’ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicità e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato”. Per cui “(…) l’utilizzo delle graduatorie Corecom per applicare i criteri di abitudini e preferenza degli utenti risulta del tutto inappropriato”. A giudizio del Consiglio di Stato“ (…) il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio (…)” si configura l’unico “indice di carattere diretto ed endogeno” con riferimento al quale soppesare le abitudini e preferenze del pubblico televisivo. Abitudini e preferenze che “attengono ad aspetti socio-culturali e di costume non quantificabili in termini direttamente monetari, ma direttamente esponenziali dei legami con la vita del territorio e rappresentano, sotto altro profilo, anche mezzi di salvaguardia del pluralismo delle comunità locali”. L’uso delle graduatorie Corecom viene inoltre considerata dal Consiglio di Stato “illogica e contrastante con i principi del buon andamento e del pluralismo” anche in quanto, essendo redatte su base regionale, le stesse “sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un’emittente che, trasmettendo in più regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale (…)”. Il ricorso alle graduatorie in questione è stato criticato anche in altro provvedimento (sentenza n. 04658-2012, depositata il 31 agosto scorso), con cui il Consiglio di Stato ha parimenti disposto l’annullamento del Piano LCN. Quanto poi al parametro previsto per l’assegnazione della numerazione LCN alle emittenti non collocate nelle graduatorie Corecom, cioè l’ordine cronologico delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, secondo il Collegio, esso “non è significativo della acquisita preferenza di ascolto”, costituendo invece “un dato storico neutro, non caratterizzante il successo o meno delle trasmissioni dell’emittente”. Con la medesima sentenza n. 04659-2012 sono stati poi dichiarati illegittimi i provvedimenti ministeriali di assegnazione alle emittenti Music Television e Deejay Television rispettivamente delle numerazioni LCN 8 e 9. Ciò, sia in quanto tale assegnazione non risulta rispondente all’esito dell’indagine di mercato Demoskopea (“dalla quale emerge, innanzitutto, che l’assegnazione- quanto meno- della nona posizione nelle emittenti nazionali ex analogiche appare disposta in difetto di rilevazioni istruttorie adeguate ed univoche”), sia perché le suddette posizioni 8 e 9 “devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste (…), mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni”. Tali emittenti, spiega infatti la sentenza, “si rivolgono ad una fascia di pubblico/utenza di riferimento predeterminata e con programmi dalle corrispondenti caratteristiche”. Analoghe motivazioni sono state espresse in altra sentenza (n. 04660-2012, depositata il 31 agosto scorso), resa dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso proposto dall’emittente pugliese Telenorba e con la quale è stato stabilito l’annullamento, in parte qua, della delibera Agcom 366/10/CONS e del relativo Piano, “nella misura in cui hanno disposto l’assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 del primo sottoblocco del sistema LCN ad emittenti nazionali generaliste ex analogiche”. Annullata dunque la disciplina relativa alle modalità di attribuzione delle numerazioni LCN, il Collegio ha ritenuto opportuno esporre proprie osservazioni sulle conseguenze di tale decisione. “Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano (…) – si legge – sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti . Pertanto (…) è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l’AGCOM medio tempore adotti, con l’urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l’ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore”. Considerata l’urgenza e la necessità di provvedere, il Consiglio di Stato individua, tra le possibili soluzioni, “anche l’adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza” e “che, comunque, l’AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all’obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010”. (D.A. per NL)