Il nuovo Piano LCN, approvato dall’Agcom con delibera 237/13/CONS, prevede rilevanti novità in relazione all’attribuzione della numerazione automatica alle emittenti locali, cioè ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari già operanti in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale.
Nello specifico, l’art. 5 dell’allegato A al citato provvedimento, di cui si attende la pubblicazione sulla G.U., prevede innanzitutto che l’assegnazione dei numeri LCN del primo e secondo arco di numerazione riservati alle emittenti locali (che sono quelli da 10 a 19, da 97 a 99, da 110 a 119 e da 197 a 199), avverrà sulla base della collocazione delle emittenti stesse in apposite graduatorie regionali che verranno stilate dal Ministero dello Sviluppo Economico tenuto conto della qualità della programmazione (punteggio massimo: 50 punti), nonchè delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio (punteggio massimo: 50 punti). In particolare, i criteri di valutazione della qualità della programmazione sono stati individuati dall’Agcom nei piani editoriali degli ultimi cinque anni e nei dipendenti impiegati. Vengono a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: “a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con particolare riferimento all’autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15; b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10; c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad un massimo di punti 25”. A riguardo la delibera precisa che non vengono considerati programmi autoprodotti le trasmissioni di televendita. Indici di ascolto, storicità e grado di copertura del canale, anche mediante multiplex di terzi operatori, sono invece i criteri che il Ministero utilizzerà per valutare le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio. In tale caso verrà attribuito un massimo di 20 punti all’aspetto riguardante il numero di anni di irradiazione del canale; un massimo di 10 punti al grado di copertura, e un massimo di 20 punti agli indici di ascolti rilevati da Auditel. Questi ultimi 20 punti verranno attribuiti come segue: “per il cinquanta per cento con riferimento agli indici di ascolto dell’anno in cui è avvenuto lo switch-off in ciascuna regione interessata e per il restante cinquanta per cento in base al periodo successivo allo switch-off fino alla data di presentazione della domanda”. E’ previsto che per le emittenti che non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara, che dovrà essere emanato dal MSE-Com ai fini dell’assegnazione della nuova numerazione, dovrà individuare “il periodo minimo di rilevazione, non inferiore a due mesi continuativi, a partire dalla adesione delle emittenti alle rilevazioni medesime”. Con riferimento all’attribuzione delle numerazioni del terzo, settimo e decimo arco di numerazione, interamente riservati alle emittenti locali (oltre che ai canali nativi digitali a diffusione locale), il nuovo Piano LCN stabilisce che tali numerazioni vengono assegnate in primo luogo alle emittenti locali che non hanno trovato spazio nel primo e secondo arco di numerazione. A tal fine si utilizzeranno i citati criteri, ad eccezione degli indici di ascolto, per cui il punteggio massimo di 50 punti previsto per l’area di valutazione “preferenze degli utenti e radicamento nel territorio” verrà attribuito per metà al numero di anni di irradiazione del canale e per metà al grado di copertura del canale stesso. Ai canali nativi digitali a diffusione locale, cioè ai canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi mai diffusi in tecnica analogica, verranno attribuiti i restanti numeri del terzo, settimo e decimo arco di numerazione, tenendo conto della data di autorizzazione e, se esistenti, delle rilevazioni di ascolto di Auditel. Interessante è poi la previsione riguardante l’attribuzione delle numerazioni pluriregionali. E’ stabilito a riguardo che il numeri 10, 97, 98 99, 110, 197, 198 e 199 “sono attribuiti alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma in più regioni ai sensi dell’art. 29 del Testo unico e che intendono richiedere l’attribuzione di un’identica numerazione su tutti i bacini serviti (…)”. A tale fine il MSE-Com utilizzerà un’apposita graduatoria pluriregionale, che sarà “formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte dell’intesa o del consorzio nelle singole graduatorie regionali”, con il limite di una sola emittente per regione (che ha ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria regionale). Nell’ipotesi in cui non vi siano emittenti partecipanti ad intese o consorzi, ai fini dell’assegnazione di tali numerazioni il Ministero farà ricorso alle sole graduatorie regionali. (D.A. per NL)