"Con precedenti sentenze nn. 6814 e 6901/2011, il Tar Lazio aveva accolto ricorsi proposti da formazioni di emittenti locali avverso il provvedimento dell’Agcom di assegnazione della numerazione automatica dei canali per la televisione digitale terrestre poiché tale assegnazione, tra l’altro, non teneva in debito conto delle abitudini di ascolto dei telespettatori, imposte come criterio dall’art. 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44 e recepito dalla delibera Agcom n. 366/10/Cons".
Lo dichiara in una nota inviataci poco fa la Federazione Radio Televisione (FRT), che, prendendo negativamente posizione sulla nuova decisione dei giudici amministrativi laziali che hanno azzerato la Del. Agcom 366/10/CONS recante la disciplina dell’ordinamento automatico dei canali sulla tv digitale terrestre (LCN), afferma: "E’ di ieri invece un’ulteriore sentenza n. 873 del Tar Lazio che nell’accogliere il ricorso di SKY ha di fatto contraddetto palesemente il proprio pronunciamento precedente poiché ha escluso inspiegabilmente le tv locali dal criterio delle abitudini di ascolto dei telespettatori, negando legittimità alla riserva in favore delle medesime del blocco di numerazione dal 10 al 19 che a tale esigenza invece s’ispirava. Ancora una volta si registra una inspiegabile discriminazione nei confronti di tutta l’emittenza televisiva locale storicamente posizionata dagli utenti dal numero 7 di telecomando a salire. Anche se non si vuole tener conto che per le tv locali è questo un colpo terribile, stupisce come un organo giudicante di tale importanza possa assumere in breve spazio di tempo sentenze così divergenti (ricordiamo che con una prima sentenza 24.6.11, n. 5633, aveva addirittura rigettato il ricorso di un’emittente ritenendo del tutto legittimo il sistema LCN adottato da AGCOM) che fanno precipitare nel caos tutta la numerazione dei canali televisivi con gravissime conseguenze per gli operatori e per i telespettatori ignorando del tutto l’esigenza di bilanciamento tra i diversi interessi che ha invece animato la delibera annullata. Poiché la nuova sentenza del TAR, pubblicata pochi giorni prima dell’udienza fissata dal Consiglio di Stato per decidere nel merito gli appelli avanzati da AGCOM contro le due sentenze che avevano già annullato la disciplina LCN, e che erano state cautelarmente sospese dallo stesso Consiglio di Stato, è esecutiva e provoca quindi il caos nella numerazione delle emittenti, F.R.T. auspica l’immediato ricorso dell’Agcom al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione immediata degli effetti della sentenza del TAR", conclude l’ente esponenziale. (E.G. per NL)