I recenti dati d’ascolto televisivi inducono a delle riflessioni sul futuro della tv digitale terrestre: il calo Mediaset, compensato sull’ascolto generale dalla crescita di gradimento dei programmi RAI è indiziario che il temuto ricambio generazionale (gli under 15 e gli over 40 sono i maggiori fruitori del medium tv) si sta sì manifestando, ma in maniera meno dirompente delle previsioni, anche se la crescita di TV8 (ex MTV) e di 9 Deejay (seguiti prevalentemente da un pubblico più giovane) si sta facendo sentire.
Resta comunque il fatto incontestabile che, al di là delle variazioni del gradimento dei singoli programmi, la tv generalista è viva e vegeta e non ha per nulla risentito dell’avvento della Pay IP Tv (Netflix e piattaforme online di Sky e Mediaset, che rimangono ad un livello marginale di penetrazione, a confermare peraltro che questa non è terra fertile per la tv a pagamento), grazie perlopiù alla pigrizia degli utenti, che evidentemente preferiscono che siano i programmatori a scegliere per loro. Ciò ha indotto ad una rincorsa all’accaparramento delle posizioni più appetibili del telecomando, per le quali si è ormai giunti a modalità di determinazione del valore economico e strategico estremamente sofisticate. "Agli esordi – commenta Massimo Rinaldi, ingegnere della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico), che ha elaborato lo schema di valutazione degli LCN ormai divenuto lo standard nazionale per l’attribuzione del valore economico del posizionamento – si attribuivano i valori quasi esclusivamente in considerazione del numero in sé: più era basso, maggiore era il valore, fatto salvo il caso dei numeri gemelli (33, 44, 55, 66, ecc.) che godono del plusvalore determinato dall’errata digitazione sul telecomando (chi per errore digita due volte il canale di Raitre si trova sull’LCN 33). Oggi invece si calcolano altri fattori, quali il costante impiego sul territorio, la capillarizzazione del segnale del vettore, l’effetto traino di canali viciniori, ecc.". D’altra parte è ormai chiaro che anche su questo fronte il settore va verso una stabilizzazione, dopo che, con un formidabile coup de théâtre, la Corte di Cassazione, con la sentenza 1836/2016 (decisa il 01/12/2015), ha cancellato tutto il lavoro svolto dal commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza alla sentenza 6021/2013 del medesimo organo giurisdizionale, che aveva annullato (in parte) il previgente piano LCN approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (del. 237/13/CONS, adottata a seguito delle sentenze di primo grado confermate in secondo, che avevano annullato il primo piano, di cui alla del. 366/10/CONS). In sostanza, con la decisione della suprema magistratura nomofilattica, tutto è tornato come prima; anzi, con ogni probabilità tutto rimarrà così com’é, perché ormai il quadro è consolidato e nell’interesse di utenti ed operatori non converrebbe toccarlo. Il principio, come abbiamo avuto modo di rilevare all’indomani della sentenza, lo si desume indirettamente dalla motivazione a fondamento del provvedimento della Suprema Corte, allorquando essa cassa il giudizio d’ottemperanza sulla scorta della considerazione che non avrebbe potuto imporre il compimento di un’attività che neppure una condotta spontanea della P.A. (Agcom) sarebbe stata in condizione di relaizzare, posto che il nuovo piano LCN si basava su un presupposto di fatto irreversibile e non riscostruibile (la migrazione al DTT) in occasione dell’emazione della seconda pianificazione (in sostanza, non si può riscostruire il quadro tecnico-fattuale "ora per allora"). "Una decisione, se vogliamo vederla dal punto di vista sostanziale, rispettosa del consolidamento fattuale, ma stridente coi principi della certezza del diritto", aveva osservato Massimo Lualdi, giurista di Consultmedia e direttore di questo periodico, commentando le determinazione della Corte Suprema, che si era riunita per dipanare il problema di giurisdizione sollevato da Agcom e Ministero dello Sviluppo Economico, che lamentavano come il CdS avesse ecceduto dagli ambiti giurisdizionali attribuitigli nel sentenziare sull’intricata vicenda. "Dovrebbe trattarsi, in definitiva, dell’ultimo atto (giudiziario) di una complessa vicenda processuale che, in realtà, si pensava si fosse conclusa, con segno diametralmente opposto, attraverso la sentenza 4145/2014 (con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di revocazione contro la sentenza 6021/2013 dello stesso organo giurisdizionale avanzati da Agcom e Ministero)", annotava Lualdi sul punto, ricordando che l’Autorità, a seguito di un ricorso promosso dalla superstation pugliese Telenorba contro la delibera che assegnava alle sole nazionali generaliste gli LCN 7, 8 e 9, accolto dal CdS, aveva dovuto rivedere il primo piano di assegnazione (Del. 366/10/CONS) e stessa sorte era toccata al secondo piano (Del. 237/13/CONS), pure censurato dai giudici amministrativi. Con la cassazione della sentenza che aveva nominato un commissario ad acta – che si era sostituito nell’attività non svolta dall’Agcom – dovrebbe in astratto riprendere efficacia la delibera Agcom 237/2013, di fatto mai applicata e in parte annullata dai giudici amministrativi di secondo grado. E’ tuttavia probabile, come anticipato da questo periodico, che per evitare ulteriori ricorsi, il governo e il parlamento possano assumere provvedimenti legislativi atti a regolamentare le attribuzioni LCN, mettendole al sicuro da aggressioni giurisdizionali (salve eventuali questioni di incostituzionalità che dovessero essere sollevate). Viceversa, se trovasse conferma la situazione previgente a quella della sentenza ora cassata, sarebbero quindi confermate le previsioni della del. 237/13/CONS. che conferma le numerazioni nazionali – preservando gli ingenti investimenti effettuati dai player (nazionali ed internazionali) negli ultimi mesi – ma amplia gli spazi delle nazionali tematiche e semigeneraliste, sottraendo 26 spazi alle tv locali nel primo arco (1/99), cui rimarrebbero solo le numerazioni dei blocchi 10/19 e 97/99. (E.G. per NL)