Importante novità a riguardo della limitazione di servizio di diritti d’uso DTT. Cioè, quei diritti d’uso da utilizzare “limitatamente all’area di servizio degli impianti legittimamente operanti nella provincia”.
Si tratta di una casistica molto diffusa e particolarmente calda tra gli operatori di rete locali, considerata la prossima revoca dei diritti d’uso per il passaggio al T2 con conseguente indennizzo (che, se riferito ad un impianto oggetto di limitazione, ovviamente non potrà essere pieno).
Silenzio-assenso
La novella riguarda una vexata quaestio su cui questo periodico si era soffermato qualche anno fa, avendo rilevanza in termini di applicazione dell’istituto del silenzio-assenso.
In breve, era accaduto che nel 2012 un operatore di rete locale aveva presentato un progetto di estensione della rete DTT (basata su diritti d’uso limitati all’area di servizio degli impianti), sotto l’egida dell’art. 21 L. 241/1990 e ss. mm. e ii.
Maturato il silenzio-assenso, l’operatore aveva attivato i diffusori integrativi.
Tardivo intervento, peraltro immotivato
A distanza di quasi 4 anni dall’attivazione (in regime di equilibrio r.e. e quindi di non interferenzialità), l’Ispettorato territoriale nella cui giurisdizione ricadevano i diffusori complementari aveva diffidato il network provider dall’esercizio e la D.G. ne aveva ordinato la disattivazione.
TAR accoglie ricorso: decorso del tempo ha formato autorizzazione
L’operatore di rete aveva impugnato il provvedimento ablativo avanti al TAR, che aveva accolto prima l’istanza cautelare e poi il ricorso nel merito, ritenemdo formatasi l’autorizzazione per decorso del tempo attraverso l’istituto del silenzio assenso, che ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all’inerzia dell’amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal privato.
CdS rigetta richiesta Mise sospensione sentenza primo grado
Il Mise aveva quindi impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del giudice di prime cure, chiedendone la sopensione cautelare.
I giudici di secondo grado avevano però negato la richiesta ministeriale con ordinanza motivata.
Diverso orientamento
“In limine litis (cioè in prossimità della discussione di merito avanti al Consiglio di Stato), il Ministero ha però cambiato orientamento – spiega l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati (che cura in esclusiva l’Area Affari legali di Consultmedia), che ha assistito l’emittente nella vicenda – assentendo alla modifica del riconoscimento dell’area di copertura senza limitazione (testuale nel provvedimento ministeriale) “alla luce di una puntuale ricostruzione fatta nel tempo, tenuto conto dei favorevoli pareri espressi in passato da questo Ministero, nonché in esito alle pronunce giurisdizionali intervenute“.
“Si tratta di un precedente molto importante, considerato il doppio pilastro di fondamento, amministrativo e giudiziario”, conclude il legale. (E.G. per NL)