Con un’ordinanza di non immediata interpretazione quanto ad effetti generali, il TAR Lazio ha sospeso la delibera n. 480/14/CONS dell’Autorià per la Garanzie nelle Comunicazioni (modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T).
La decisione, assunta in data 20/05/2015, consegue ad un’ordinanza di un mese prima, con la quale l’organo giurisidzionale aveva ordinato all’Ispettorato territoriale competente di verificare, in presenza dei tecnici di parte, se effettivamente sussistesse lo stato di interferenzialità prodotta dal’impianto del ricorrente (un operatore di rete toscano), "anche alla luce del parere espresso dall’Ispettorato territoriale". A detto adempimento non era stata data attuazione, sicché, considerato "che il danno paventato dalla ricorrente presenta i connotati della gravità tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati nei limiti dell’interesse e che la questione contenziosa deve essere approfondita nella fase di merito anche in considerazione degli accertamenti istruttori non eseguiti dall’Ispettorato", il TAR aveva accolto la domanda incidentale di sospensione della delibera n. 480/14/CONS dell’Autorià per la Garanzie nelle Comunicazioni, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, "nei limiti dell’interesse" (lo spegnimento dei soli impianti dell’istante?) e, per l’effetto, aveva sospeso il provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica alla data del 13/01/2016. Ferma restando la decisione del Consiglio di Stato avanti al quale con ogni probabilità sarà impugnata la decisione di primo grado da parte del Ministero, rimane ora da capire quali possano essere i "limiti dell’interesse" entro i quali la delibera debba essere considerata sospesa. (M.L. per NL)