Con decreto interministeriale 17 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 6 giugno 2015, è stato avviato l’iter per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa destinate ad operatori di rete locali e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro radioelettrico.
Il provvedimento (qui per il download in formato pdf) disciplina la liberazione volontaria delle frequenze interferenti. Le domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa devono essere redatte secondo modalità indicate con determina direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e presentate seguendo la procedura online appositamente realizzata. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno pervenire al Ministero in forma scritta, via fax al n. 06.5913110 o via e.mail all’indirizzo [email protected] fino al 13 giugno. Le risposte ai quesiti saranno rese pubbliche sul sito del Ministero, fermo restando l’anonimato del richiedente. La somma complessiva di euro 50.826.000 , al netto delle spese per lo svolgimento della procedura, determinate in euro 200.000, è destinata all’attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS, a tale fine prevedendo l’estensione facoltativa del rilascio all’intera regione anche per le frequenze sub-regionali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia. L’importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione indicata nella Tabella A di cui al seguente c. 3 del medesimo articolo, in relazione alla popolazione della singola regione e all’effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d’uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali. In relazione alle frequenze sub-regionali da liberare in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, è prevista la possibilità facoltativa di estensione del rilascio all’intero ambito regionale; nella ripartizione dell’importo, la popolazione della regione residente nelle province non incluse negli ambiti sub-regionali indicati nella Tabella 2 della delibera 480/14/CONS è considerata al 30% rispetto alla popolazione delle province incluse. L’importo così determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, di ambito regionale, o sub-regionale nel caso dell’Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, da liberare. La Tabella A allegata al DM, contenente l’individuazione delle regioni interessate dalla procedura in trattazione e la suddetta ripartizione, la Tabella B allegata, contenente l’individuazione dei singoli importi per ogni frequenza di ciascuna regione, separatamente per liberazione in ambito regionale o sub-regionale nel caso di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, la Tabella C allegata contenente l’indicazione delle frequenze e il relativo ambito territoriale , unitamente all’indicazione delle province a cui è estendibile il rilascio, e la Tabella D allegata contenente la lista delle frequenze pianificate dalla delibera 480/14/Cons , costituiscono parte integrante del DM. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale – cui sia stato attribuito in qualità di operatore di rete il diritto d’uso di frequenze in tecnica digitale nelle regioni indicate nella citata Tabella A – a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d’uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti dell’art. 2, se: a) Operatori di rete in possesso di diritto d’uso la cui frequenza possa essere utilizzata sull’arco di copertura dell’intera regione. Nel caso in cui la titolarità riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN; Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia è sufficiente che il diritto d’uso comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C); b) Operatori di rete in possesso di diritto d’uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all’area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedono il volontario rilascio di una medesima frequenza, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all’arco di copertura dell’intera regione. Nel caso in cui la titolarità riguardi una frequenza indicata nella Tabella C relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord: PU e AN, Marche Sud: MC, FM, AP, e Sicilia è sufficiente che l’intesa comprenda le province interessate dal rilascio necessario (colonna A in Tabella C). I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), presentano domanda nelle forme e con le modalità che saranno successivamente indicate con determina direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali. Il Ministero dello sviluppo economico procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dalla determina di cui al comma 2. Qualora la domanda o la documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto, il partecipante sarà escluso dalla procedura. Al termine della verifica di cui al comma 3 il Ministero procede alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorità: 1) soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze indicate nella Tabella C; 2) soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C, previa costituzione di una società o con contestuale impegno a costituire una società, sottoscritto da tutti i partecipanti entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ammissione alla procedura di rilascio di cui al comma 11 dell’articolo 2, con altri soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), almeno uno dei quali non partecipa alla procedura di rilascio volontario di frequenze; nel caso tutti i soggetti componenti detta società presentino richiesta di rilascio volontario, essi saranno considerati singolarmente allo stesso ordine di priorità di cui al seguente punto 3; 3) soggetti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) che chiedono di rilasciare frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C. I soggetti ai quali sono riconosciute le misure compensative sono individuati tramite le seguenti procedure: a) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa a tutti i richiedenti a fronte del rilascio delle frequenze corrispondenti; b) Per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella C, viene riconosciuta la misura compensativa ad un numero di richieste pari al numero di frequenze da liberare, selezionate seguendo i criteri di priorità di cui al comma 4, applicando la seguente procedura: 1) La misura compensativa è riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1; 2) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punto 1, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 2. Se le domande di tali soggetti sono in numero non superiore al numero di frequenze ancora da liberare, la misura compensativa è riconosciuta ad ognuno di questi soggetti; in caso contrario, si procede iterativamente secondo le seguenti modalità, fino al raggiungimento del numero di frequenze da liberare: a) si compila la graduatoria in base all’offerta, di cui al seguente comma 9, di tutti i soggetti richiedenti di cui al comma 4, punto 2, non ancora destinatari di misura compensativa; b) si seleziona tra le società di cui di cui al comma 4, punto 2, la società di cui fa parte il soggetto con l’offerta più bassa; c) se le richieste dei soggetti componenti tale società sono in numero non superiore alle frequenze ancora da liberare, sono riconosciute le misure compensative a tutti i soggetti componenti che hanno fatto richiesta, ognuna di importo corrispondente all’offerta presentata; in caso contrario, sono riconosciute le misure compensative ai componenti che hanno presentato le offerte più basse, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all’offerta presentata; in caso di parità tra due o più offerte, l’ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio. 3) Nel caso non sia raggiunto il numero di frequenze da liberare con soggetti di cui al comma 4, punti 1 e 2, si considerano i soggetti di cui al comma 4, punto 3. Sono riconosciute le misure compensative ai soggetti che hanno presentato le offerte più basse, di cui al seguente comma 9, in numero pari alle frequenze ancora da liberare, ognuna di importo corrispondente all’offerta presentata; in caso di parità tra due o più offerte, l’ordine in graduatoria viene stabilito tramite sorteggio. Il Ministero procede alla eventuale apertura delle buste con le offerte, alla compilazione delle suddette graduatorie e alla selezione dei soggetti destinatari di misure compensative, per tutte le regioni interessate, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.mise.gov.it. Nel caso delle regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, e Sicilia, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalità: 1) La misura compensativa è riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; ad ognuno di detti soggetti è riconosciuta la misura compensativa corrispondente alla richiesta di rilascio presentata (sub-regionale o regionale); 2) Le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3, sono applicate considerando nell’ordine le richieste di rilascio volontario di: a. frequenze sub-regionali; b. frequenze regionali. Nel caso della regione Marche, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalità e nel seguente ordine: 1) La misura compensativa è riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; in caso di richieste di rilascio regionale da parte di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in uno degli ambiti sub-regionali, tali richieste sono considerate ai seguenti punti 2 e 4 come richieste sub-regionali sull’altro ambito sub-regionale; 2) Le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3, sono applicate in modo indipendente alle frequenze oggetto di rilascio necessario: a. regionale, considerando le richieste di rilascio regionale; b. in Marche Nord, considerando le richieste di rilascio in Marche Nord; c. in Marche Sud, considerando le richieste di rilascio in Marche Sud. 3) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord e Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ammesse alle misure compensative per le frequenze regionali, le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3 sono applicate, considerando tali richieste, alle frequenze regionali ottenibili dalla composizione di una frequenza in Marche Nord e una frequenza in Marche Sud ancora da liberare; 4) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1 e 2 rimangono frequenze regionali da liberare e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio sub-regionale non ancora ammesse alle misure compensative, le frequenze da liberare in ambito regionale saranno considerate in maniera distinta per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3 sono quindi applicate ad ognuno dei due ambiti sub-regionali; 5) Se al termine delle procedure di cui ai punti 1, 2, 3 rimangono frequenze sub-regionali da liberare in Marche Nord o in Marche Sud e al tempo stesso vi sono richieste di rilascio regionale non ancora ammesse alle misure compensative, tali richieste sono considerate come composte da due richieste distinte per i due ambiti sub-regionali; le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3 sono quindi applicate, considerando tali richieste, alle frequenze sub-regionali ancora da liberare; 6) Se al termine delle procedure di cui ai precedenti punti vi sono richieste di rilascio regionale ammesse alla misura compensativa per uno solo degli ambiti sub-regionali, si procede all’assegnazione della misura compensativa corrispondente al rilascio facoltativo per l’altro ambito sub-regionale, con precedenza alle richieste regionali di soggetti che rilasciano una frequenza in Tabella C in ambito sub-regionale; in caso le rimanenti richieste superino le misure compensative a disposizione, si procede al sorteggio. Per i soggetti che hanno espresso consenso esplicito alle procedure di cui ai precedenti punti 5 e/o 6 in sede di presentazione della domanda, può verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all’esito progressivo delle procedure di cui al comma 7 dell’art. 2, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale sia gestita in modo separato per i due ambiti sub-regionali, eventualmente con l’esito che la richiesta sia accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l’estensione facoltativa all’ambito regionale del rilascio di una frequenza sub-regionale, o che sia accolta in uno solo dei due ambiti sub-regionali. Nel caso della regione Emilia-Romagna, le procedure di cui al comma 5 sono applicate con le seguenti modalità e nel seguente ordine: 1) La misura compensativa è riconosciuta ad ognuno dei soggetti di cui al comma 4, punto 1, relativamente alle frequenze indicate nella Tabella C; le richieste dei soggetti con una frequenza pluriprovinciale in Tabella C sono ammesse alla misura compensativa di cui alla colonna A di tabella B, se la richiesta di rilascio è pluriprovinciale, oppure di colonna B di Tabella B se la richiesta di rilascio è regionale; al soggetto che detiene la frequenza provinciale in Tabella C, se presenta domanda di rilascio provinciale, è attribuita la misura compensativa prevista per il rilascio della frequenza provinciale; nel caso detto soggetto presenti domanda di rilascio pluriprovinciale o regionale, la sua richiesta è considerata al seguente punto 2 al pari delle altre richieste pluriprovinciali o regionali; 2) Le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3, sono applicate alle frequenze oggetto di rilascio pluriprovinciale considerando nell’ordine le richieste di rilascio volontario di: a) frequenze pluriprovinciali; b) frequenze regionali; 3) Se al termine delle suddette procedure il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C è stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale, oppure nel caso tale soggetto non abbia presentato domanda di rilascio, le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando le richieste di rilascio provinciale; 4) Se al termine delle procedure di cui al punto 2 il soggetto detentore della frequenza provinciale in Tabella C non è stato ammesso alla misura compensativa per rilascio pluriprovinciale o regionale per cui ha presentato domanda, a tale soggetto è attribuita in totale la misura compensativa di colonna B in Tabella B relativa all’estensione del rilascio della frequenza provinciale , se il soggetto ha esplicitamente acconsentito in fase di domanda; se il soggetto non ha acconsentito, gli è attribuita la misura compensativa di Colonna A in Tabella B a fronte del rilascio della sola provincia di Rimini; 5) Se al termine delle procedure di cui ai punti precedenti la frequenza provinciale è ancora da liberare, e ci sono richieste di rilascio pluriprovinciali o regionali non ancora ammesse alla misura compensativa, le procedure di cui al comma 5, lett. b), punti 2 e 3, sono applicate alla frequenza oggetto di rilascio provinciale considerando nell’ordine le richieste di rilascio volontario di: a) frequenze pluriprovinciali; b) frequenze regionali; in questo caso l’importo di base della misura compensativa, al lordo di eventuali ribassi, è quello in colonna B di Tabella B relativa all’estensione del rilascio della frequenza provinciale, eventualmente decurtato proporzionalmente della quota corrispondente alla province di PR e PC in caso di rilascio pluriprovinciale. Per un soggetto che ha espresso consenso esplicito alle procedure di cui ai precedenti punti 4 o 5 in sede di presentazione della domanda, può verificarsi il caso, in relazione al numero delle richieste e all’esito progressivo delle procedure di cui al comma 8 dell’art. 2, in cui una richiesta di rilascio avente ad oggetto una frequenza regionale o pluriprovinciale è stata accolta attribuendo la misura compensativa prevista per l’estensione facoltativa del rilascio di una frequenza provinciale (Rimini), decurtata proporzionalmente degli importi relativi alle province di Parma e Piacenza nel caso di richiesta pluriprovinciale. Ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, dell’articolo, alla domanda possono facoltativamente essere accluse una o più offerte, costituenti un ribasso rispetto all’importo di base previsto per la misura compensativa di cui alla Tabella B, ognuna in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la propria denominazione, la regione oggetto della richiesta di rilascio, la dicitura "Offerta di ribasso" e l’indicazione della misura compensativa rispetto alla quale è offerto un ribasso, selezionata tra le opzioni elencate nella Tabella 1 seguente. Il ribasso è offerto tramite indicazione esplicita di un importo inferiore alla misura compensativa indicata in Tabella B per il rilascio in oggetto. In caso non sia presente alcuna offerta di ribasso, o l’importo indicato non sia conforme alle suddette indicazioni, ai fini delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8, dell’articolo 2 il ribasso rispetto al relativo importo in Tabella B sarà considerato pari a zero. In caso di soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. b), a pena di invalidità ogni offerta deve essere sottoscritta da tutti i singoli soggetti componenti l’intesa. Dell’ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo ammontare verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it. Nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C, si procede all’erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all’art. 4 del decreto legge 34/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 75/2011 e alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, che riduce il numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla procedura in parola , come riportato dalla Tabella D, risultano in posizione non più utile nelle relative graduatorie con conseguente modifica dei diritti d’uso, anche nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, punto 2. I soggetti di cui al precedente periodo sono individuati sulla base delle suddette graduatorie, partendo in modo crescente dall’ultima posizione utile. L’importo riservato agli indennizzi in ogni singola regione è pari al 70% dell’importo di una singola frequenza (colonna A della Tabella B), commisurato al numero di frequenze ancora da liberare, ed è suddiviso tra i suddetti soggetti secondo i criteri di cui al seguente comma 2. Nel caso di frequenze sub-regionali in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia il/i soggetto/i titolari di una stessa frequenza tra quelle identificate per l’indennizzo possono esercitare opzione di rilascio sull’intero ambito regionale. Per ognuna delle frequenze facoltativamente rilasciate nelle aree di cui alla colonna B nella Tabella C, l’importo riservato agli indennizzi è pari al 70% del corrispondente importo in colonna C della Tabella B. La ripartizione dell’indennizzo facoltativo tra i soggetti titolari della medesima frequenza è determinata secondo i criteri di cui al seguente comma 2; nel caso in cui uno o più soggetti non intendono aderire al rilascio facoltativo, la loro quota così determinata non è attribuita. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto è effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del decreto in argomento, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi, per le regioni già passate alla tecnica digitale . In particolare, gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile, sulla base delle loro legittime caratteristiche di irradiazione, sono: a) impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali su parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti; b) impianti oggetto di trasferimento ai sensi dell’art. 14 ter del decreto legislativo n. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni. La Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nell’ambito della istruttoria di cui all’articolo 3, procede ad acquisire dai soggetti interessati copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarità di impianti eventualmente non in possesso del Ministero, ferma restando la data di riferimento di cui all’art. 5, comma 2. Del riconoscimento dell’indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it. I soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non partecipano alla procedura per l’attribuzione delle misure compensative di cui al provvedimento in parola, devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’AGCOM con delibera 480/14/Cons , come riportato dalla Tabella D, secondo le modalità di cui alla determina direttoriale di cui all’art. 2, comma 2 del decreto in argomento. Nelle ipotesi dell’art. 2 comma 1, lett. b), la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all’art. 4 del decreto legge 34/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 75/2011, è estesa a tutti i suddetti soggetti. Il Ministero procede alle assegnazioni, secondo le manifestazioni di interesse di cui all’articolo 4, ai soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non hanno partecipato alla procedura per l’attribuzione delle misure compensative – nel caso in cui siano utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art. 4 del decreto legge 34/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 75/2011, e alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS , come riportato dalla Tabella D, in ordine decrescente a partire dalla prima posizione nelle suddette graduatorie – relativamente alle frequenze oggetto di volontario rilascio ai sensi dell’art. 2 e a quelle i cui titolari siano collocati in posizione non più utile nelle suddette graduatorie. Al fine di evitare il sorgere di interferenze infraregionali all’esito delle procedure di cui all’art. 2 e art. 3 del provvedimento in esame, relativamente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche Nord (Pesaro-Urbino, Ancona), Marche Sud (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata) e Sicilia, i soggetti (singoli operatori o intesa regionale, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) e b)) ammessi al volontario rilascio di una frequenza in ambito sub-regionale, o destinatari di indennizzo per una frequenza in ambito sub-regionale che siano titolari di diritto/i d’uso avente/i ad oggetto la medesima frequenza in ambito regionale, o soggetti titolari di diritti d’uso in regione su una frequenza oggetto di indennizzo, diversa da quelle indicate nella Tabella C, devono provvedere al rilascio della frequenza con contestuale disattivazione di tutti gli impianti esistenti a livello regionale, allo scopo di consentire il subentro al/i soggetto/i titolare/i di una medesima frequenza in ambito regionale indicata nella tabella C relativamente alle regioni citate nel comma in argomento, non aderenti al volontario rilascio o coinvolti dalla procedura dell’indennizzo. La parte di rete esistente, conformemente ai diritti d’uso, nelle province non oggetto di rilascio in base alla delibera 480/14/Cons, può essere esercita sulla nuova frequenza assegnata al termine delle procedure di cui all’art. 2 e art. 3, coerentemente con le preferenze espresse dai soggetti di cui all’art. 4. Nell’ambito delle procedure di cui all’art. 2 e art. 3, per la titolarità dei diritti d’uso nonché dei singoli impianti si terrà conto della data di entrata in vigore del provvedimento qui disaminato. Le spese per lo svolgimento delle procedura, la cui attuazione richiede interventi tecnici, informatici ed organizzativi particolarmente complessi, da effettuarsi anche con il supporto di un soggetto esterno, non potranno superare l’importo complessivo pari a euro 200.000. L’effettivo importo della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del decreto ad un soggetto o intesa di soggetti è stabilito in base alle province oggetto di diritto/i d’uso per le frequenze liberate, in modo corrispondente alla popolazione ivi residente rispetto alla popolazione totale della regione o sub-regione interessata, secondo il criterio di cui all’art. 1. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del decreto è disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 2, comma 11. Nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), la liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del decreto è disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete partecipanti all’intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i componenti indicata nell’intesa stessa. La liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 3, comma 1, riconosciuto ai sensi del decreto, è disposta, al termine della procedura di volontario rilascio e della istruttoria relativa alla procedura di cui all’art. 3, comma 2 del decreto, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 3. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica compensativa è stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, la misura è revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili al altro titolo. La revoca della misura economica compensativa comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. (M.L. per NL)