Come noto, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha recentemente avviato le procedure, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, per esclu-dere dalla pianificazione per la tv digitale terrestre le frequenze interferenti con i paesi esteri confinanti.
A seguito dell’audizione svoltasi lo scorso 26 maggio avanti l’Agcom, l’associazione Aeranti-Corallo ha reso noto di aver prodotto una serie di osservazioni di merito, rilevando, tra l’altro, che, ai sensi del citato DL 145/2013, non tutte le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi esteri confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia devono essere escluse dalla pianificazione da parte dell’Agcom, bensì solo le frequenze “oggetto di accertate situazioni interferenziali” alla data di entrata in vigore di tale decreto. Secondo l’ente esponenziale, inoltre, ai fini della assunzione del provvedimento di esclusione di una o più frequenze dalla pianificazione (stante la gravità di un tale provvedimento) "non è sufficiente una semplice segnalazione unilaterale di interferenza da parte delle amministrazioni estere, ma (come previsto dall’art.6, comma 8 del sopracitato DL 145/2013), è necessario un accertamento tecnico da parte dell’Amministrazione italiana (eventualmente in collaborazione con l’Amministrazione estera), tenendo conto anche delle osservazioni, al riguardo, dell’operatore di rete italiano". "In mancanza di tale accertamento – osserva l’associazione – ogni esclusione dalla pianificazione sarebbe illegittima". Aeranti-Corallo ha poi osservato che, anche in presenza di una situazione interferenziale, "occorra verificare preventivamente la possibilità di eliminare la stessa attraverso un procedimento di compatibilizzazione che comporti modifiche radioelettriche agli impianti irradianti. Laddove, infatti, sia possibile ottenere la convivenza delle emissioni italiane con le emissioni estere, l’esclusione delle frequenze dalla pianificazione sarebbe illegittima sotto il profilo del vizio dell’atto amministrativo riconducibile all’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, secondo il quale l’attività amministrativa non deve andare oltre quanto è opportuno e necessario per il raggiungimento di un determinato fine". Sulla questione, il sindacato ha chiesto al Ministero l’avvio di tavoli tecnici, con il coinvolgimento anche delle Regioni interessate e di rappresentanti delle Amministrazioni estere, per esaminare ogni situazione di criticità e per individuare, anche attraverso sopralluoghi e misurazioni radioelettriche sul campo, le misure tecniche da adottare per la compatibilizzazione degli impianti. "In tal modo – spiega il soggetto portatore di interessi diffusi –potrebbero trovare soluzione numerosi conflitti interferenziali, lamentati dai Paesi confinanti, limitando enormemente il numero degli impianti da dismettere entro il 31 dicembre 2014 e, conseguentemente, contenendo anche il contenzioso che potrebbe generarsi al riguardo". Aeranti-Corallo ritiene, inoltre, che la revisione del piano "non dovrebbe essere impostata sulla creazione di aree geografiche di interdizione totale all’uso di determinate frequenze, ma che l’uso di tali frequenze, all’interno di tali aree, dovrebbe essere oggetto di eventuali limitazioni alle modalità di irradiazione (es. divieto di esercire impianti, aventi irradiazione in direzione dei paesi esteri confinanti oltre una certa altitudine)". L’associazione ritiene altresì che debba essere salvaguardata la possibilità di esercizio di reti isofrequenziali operanti, in tutto o in parte, in più regioni. Da ultimo, il sincadato evidenzia che la procedura di revisione avviata dall’Agcom non può comportare la pianificazione per l’emittenza locale di meno di un terzo delle frequenze complessivamente pianificate, come ampiamente previsto dalla legge 249/97 e dalla delibera n. 181/09/CONS della Agcom, recepita dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n.88. (E.G. per NL)