Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che non aveva confermato il proprio decreto di sospensione dei provvedimenti ministeriali di calendarizzazione degli spegnimenti dei canali 51-53 UHF in alcune regioni italiane. Ricordiamo che il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale aveva avuto luogo in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico non aveva preventivamente pubblicato il (normativamente previsto) decreto per la determinazione degli indennizzi agli operatori di reti costretti alla disattivazione dei canali 51 e 53 UHF per esigenze di coordinamento interferenziale internazionale.
Ricorso respinto, ma obiettivo dei ricorrenti raggiunto
Pur non accogliendo il ricorso, il Consiglio di Stato ha di fatto tracciato un orientamento rigido al quale il Ministero dovrà adeguarsi.
Il mancato accoglimento della domanda va infatti ricondotto alla circostanza che il ricorso era incentrato “sul pregiudizio derivante dalla mancata emanazione del decreto ministeriale necessario per la liquidazione dell’indennizzo dovuto per la revoca della concessione delle frequenze“. Pregiudizio riconducibile “alla mancata emanazione di un provvedimento ulteriore e diverso, seppur collegato, a quello oggetto del presente giudizio, dove viene espressamente riconosciuto il diritto all’indennizzo”, con la conseguenza (formale) che le “pur comprensibili ragioni di parte appellante non appaiono utilmente coltivabili nel presente giudizio”.
Cds: il Ministero non rimanga inerte
Dalla lettura dell’ordinanza si percepisce tuttavia una sorta di imbarazzo degli stessi giudici verso la situazione creata dal Ministero, posto che i medesimi hanno puntualizzato (molto opportunamente) che si potrà “prospettare un’eventuale azione avverso l’inerzia serbata dall’amministrazione in riferimento alla liquidazione dell’indennizzo, da ritenersi attività doverosa a seguito dell’avvenuta revoca, oppure un’azione risarcitoria, laddove né sussistano i relativi presupposti”.
Ordinanza monito
Si tratta, in definitiva, di un provvedimento-monito dal contenuto molto forte verso il Mise, che dovrà, a questo punto, provvedere all’emanazione del decreto sulla liquidazione degli indennizzi, considerato che qualora la questione tornasse al vaglio dei giudici amministrativi nei termini da loro indicati, la soccombenza del dicastero sarebbe scontata.
Rossignoli: doverosità liquidazione riconosciuta
L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo (che ha assistito le emittenti in giudizio), raggiunto da NL, si è così espresso a riguardo della decisione del Consiglio di Stato: “Riteniamo che la motivazione di tale provvedimento rivesta particolare interesse per il comparto televisivo locale perché da una parte afferma la doverosità della liquidazione dell’indennizzo a seguito della revoca della frequenza e, dall’altra parte, ipotizza la possibilità di una azione avverso l’inerzia del Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alla liquidazione dell’indennizzo, ovvero un’azione risarcitoria, laddove ne sussistano i presupposti”. (M.L. per NL)