DTT. Indennizzi spegnimenti. Avviso Mise: chi ha già rilasciato le frequenze a maggio 2020 non deve fare nuova domanda, ma integrarla

decreto, le frequenze

Gli operatori di rete che hanno già rilasciato le frequenze, sia obbligatoriamente (CH 51-53) come da masterplan a suo tempo trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, sia come rilascio volontario nella finestra temporale 4-30/05/2020 e che hanno già inviato al Ministero istanza di indennizzo, non devono presentare una nuova domanda.

Integrazione domanda

L’istanza già presentata deve infatti essere meramente integrata. Nel dettaglio, indicando l’elenco degli impianti disattivati, secondo quanto richiesto nel fac-simile di domanda ed accludendo l’elenco di detti impianti in formato TD3, come richiesto all’art. 4 del Decreto.

Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo Economico in un avviso pubblicato il 01/02/2021 sul relativo sito web.

Le frequenze DTT da spegnere

A riguardo, ricordiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/01/2021 n. 14 il decreto interministeriale MISE – MEF con il quale vengono individuate le modalità operative e le procedure per l’erogazione di indennizzi previsti dall’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) in favore degli operatori di rete locali che rilasceranno le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre afferenti al proprio diritto d’uso nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz.

La nuova finestra temporale

Per il rilascio volontario é stata prevista una nuova finestra temporale di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nell’ambito di tale finestra temporale, la procedura di rilascio volontario è aperta a tutti gli operatori di rete, indipendentemente dal calendario dei rilasci obbligatori dei canali 51 e 53.

Termine al 22/03/2021

La scadenza per la presentazione delle istanze di volontario rilascio delle frequenze è fissata al 22/03/2021. (E.L. per NL)

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