DTT. Indennizzi diritti d’uso a operatori di rete locali. Dopo sentenze CdS (confermative di quelle del TAR), MIMIT riformula criteri calcolo

nuova roadmap, pubblicate, FONDO

Dopo le sentenze del Consiglio di Stato, che hanno confermato le decisioni del TAR Lazio, adito da alcuni operatori di rete ingiustamente pregiudicati dai criteri di liquidazione dell’indennizzo per l’anticipato rilascio dei diritti d’uso DTT (cd. refarming della banda 700 MHz), il Ministero rettifica il metodo di calcolo per i network provider ricorrenti, che esercivano diritti d’uso limitati attraverso differenti criteri.
Certamente un passo avanti, ma non scevro da ulteriori censure, considerata l’arbitrarietà del nuovo metodo di calcolo.

Sintesi

Con una serie di sentenze gemelle il Consiglio di Stato, a dicembre 2024, aveva respinto i ricorsi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro le decisioni del TAR Lazio che aveva accolto le domande di annullamento dei commi 11 e 12 dell’art. 3 del decreto interministeriale 27/11/2020 (cd. “Decreto Indennizzi“) e dei conseguenti provvedimenti ministeriali che avevano definito gli importi degli indennizzi relativi ai cd. “diritti d’uso limitati” ritenuti (dai ricorrenti) non congrui rispetto alle previsioni normative.
Conseguentemente, trattandosi di decisioni non ulteriormente impugnabili nel merito, il MIMIT ha adottato, con specifico provvedimento del 20/02/2025, nuovi criteri di calcolo, che, tuttavia, non paiono ancora, ad avviso di alcuni ricorrenti, in linea con quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Recap delle decisioni del Consiglio di Stato

Come sempre, effettuiamo un recap della vicenda giudiziaria.
La controversia (di cui ci siamo occupati su queste pagine a marzo 2024) è nata dal richiamato DM 27/11/2020 per la quantificazione degli indennizzi destinati dalla L. 205/2017 agli operatori di rete locali per il rilascio delle frequenze DTT destinate alle reti 5G.

Indennizzi risibili a fronte di un servizio radiodiffusivo importante

Nel dettaglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva riconosciuto ad alcuni network provider un importo calcolato sulla base della popolazione residente nei comuni (uno per una delle società appellate, vittoriose in primo grado) di ubicazione dei diffusori dismessi.

Criteri irragionevolmente penalizzanti

Nello specifico, gli interposti ricorsi giurisdizionali avevano ritenuto l’applicazione dei criteri relativi ai commi 11 e 12 dell’art. 3 del DM 27/11/2020 irragionevolmente penalizzanti per gli operatori con diritti d’uso limitati, trovando la condivisione della ragione anche da parte del Consiglio di Stato.

Primo grado favorevole ai ricorrenti

In primo grado, infatti, il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi per le medesime ragioni, evidenziando peraltro la contraddittorietà del sistema normativo.

L’appello

I dicasteri soccombenti presentavano quindi appello, sottolineando la conformità dei criteri decisi al quadro giuridico di riferimento e alle specificità dei casi trattati, .

Le argomentazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, esaminata la questione centrale e fornendo un’interpretazione maggiormente conforme al quadro tracciato dalla L. n. 205/2017, nonchè a quanto dichiarato dagli stessi ministeri nel prologo del ridetto DM, esprimeva una serie di considerazioni.

I due fattori di calcolo per gli indennizzi

La prima argomentava che, secondo il DM 27/11/2020, il calcolo degli indennizzi si basava su due fattori: la popolazione servita e il numero di impianti eserciti.

I criteri di cui all’art. 3 del DM 27/11/2020

La norma di cui all’art. 3 aveva infatti previsto, diversi criteri per diritti d’uso completi, condivisi o limitati.
Segnatamente,  il comma 9 per diritti d’uso completi (l’indennizzo si basa sulla popolazione dell’intera provincia); il comma 10 per diritti condivisi (il calcolo divide la popolazione provinciale tra gli operatori presenti); il comma 11 per diritti limitati a più impianti (si considera esclusivamente la popolazione dei comuni dove sono situati gli impianti); il comma 12 per diritti limitati ad un solo impianto (si considera esclusivamente la popolazione del comune dove è situato l’impianto).

Disparità di trattamento

Questa frammentazione aveva generato, secondo il giudizio del TAR prima, e del Consiglio di Stato dopo, una disparità di trattamento ed una contraddizione intrinseca rispetto ai principi generali del decreto.

Principio generale

Il Consiglio di Stato aveva quindi richiamato il principio generale del DM, secondo cui “l’indennizzo dovrebbe essere calcolato tenendo in considerazione la popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso”.

Contraddizioni ed irragionevolezza del Regolamento ministeriale

Tuttavia, il supremo consesso di giustizia amministrativa aveva evidenziato che i commi 11 e 12, che interessavano i casi trattati, derogavano irragionevolmente a tale principio, limitando il calcolo ai comuni (art. 11) o al comune (art. 12) di ubicazione delle risorse radioelettriche “apparendo oltremodo penalizzante e illogico”.

Il caso di Canale 11

Un esempio emblematico era il caso di Canale 11: sebbene il suo diritto d’uso coprisse le province di Ravenna e Forlì-Cesena, con una popolazione complessiva di centinaia di migliaia di abitanti, l’indennizzo era stato parametrato solo ai residenti del comune di Modigliana, appena 11.137 abitanti.

Formula intermedia che contemperi gli interessi in gioco

Secondo il Consiglio di Stato, questa limitazione contrastava con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, apparendo necessario “individuare una formula intermedia che contemperi gli interessi in gioco”.

La decisione finale

In presenza di situazioni eterogenee, non può sussistere disparità di trattamento, ma la regolamentazione deve essere coerente e proporzionata”, si leggeva nei provvedimenti che accoglievano le ragioni degli operatori di rete.

Precedente importante

Le sentenze del Consiglio di Stato (che hanno rappresentato un precedente importante per gli operatori di rete locali), importavano quindi la necessità di individuare, da parte del MIMIT, criteri equi e razionali per la liquidazione degli indennizzi di specie.

I criteri per l’ottemperanza del MIMIT

Per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, il MIMIT ha adottato in data 20/02/2025 un decreto, che sta per essere pubblicato su sito istituzionale, che ridefinisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli indennizzi e che Newslinet è in grado di anticipare. La nuova metodologia si basa comunque su un criterio forfettizzato, distinguendo tra le due “specie” di di diritto d’uso “limitato”.

Due categorie di calcolo

Relativamente al caso di diritti d’uso limitati “per motivi radioelettrici” che venivano eserciti da operatori di rete attraverso più impianti di diffusione, il MIMIT ha ritenuto “ragionevole” un indennizzo calcolato sul 50% della popolazione della provincia o delle province formalmente interessate dal servizio. Viceversa, per diritti d’uso limitati “per motivi radioelettrici” ed eserciti con un solo impianto, l’indennizzo è stato ritenuto ragionevole nella misura del 25% della popolazione della provincia o delle province formalmente interessate dal servizio.

Il punto di vista ministeriale

Secondo il MIMIT, questa ripartizione garantirebbe una maggiore equità nella distribuzione delle somme, tenendo maggiormente conto del bacino di utenza che veniva raggiunto da ciascun operatore.

La logica della ripartizione

Più a fondo, il Ministero ha giustificato la scelta di queste percentuali in base al principio di proporzionalità, sottolineando che un operatore con più impianti ha una copertura maggiore e quindi un peso economico più alto rispetto a chi gestisce una singola infrastruttura.

Posizione non condivisa

Posizione tuttavia non condivisa da alcuni dei ricorrenti. “Riteniamo che il nuovo decreto ministeriale abbia elementi di arbitrarietà inconciliabili con il perimetro di oggettività richiesto al Ministero dal CdS“, commenta l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm che ha seguito alcuni dei ricorsi in primo e secondo grado,

Gli importi rideterminati

“Per esempio, non si comprende la necessità di adottare grossolane scale del 50 e 25% quanto gli strumenti informatici del Ministero, adottati per i bandi per l’assegnazione dei diritti d’uso agli operatori di rete, consentirebbe la determinazione precisa delle teste illuminate, riducendo, se non eliminando tout court, l’alea di arbitrarietà invece sopravvissuta a questa nuova determinazione dei criteri”, continua l’avv. Cionini.

Le perplessità per un intervento ministeriale limitato alle ricorrenti

Infine, il legale esprime dubbi sulla circostanza in base alla quale “Da un punto di vista dell’azione della P.A., non è dato comprendere il motivo per il quale questa riedizione del potere amministrativo non abbia riguardato, come a rigore ci si sarebbe attesi, tutti gli operatori di rete che hanno a suo tempo rilasciato i diritti d’uso e che si trovavano nelle medesima situazione delle ricorrenti (diritti d’uso limitati e non condivisi, n.d.r.), avendo il giudizio amministrativo composto la controversia espungendo dall’Ordinamento le impugnate disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del DM 27/11/2020, Regolamento che, evidentemente, non si è applicato e non si applica oggi alle sole ricorrenti, ma ha, come tutte le disposizioni regolamentari, efficacia verso tutti i consociati che si trovano e che si sono trovati in quella particolare situazione“.

Nuovo capitolo della vicenda?

A questo punto, lungi dall’essere giunta ad una definizione, la vicenda rischia di comporsi di un ulteriore capitolo. (E.G. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

SIT ONLINE abbonamento circolari Consultmedia su scadenze ordinarie e straordinarie settore radio-tv-editoria: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER