Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 25/05/2017 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento e del Consiglio UE del 17/05/2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione. Di seguito i principali punti di rilevanza per il settore radio televisivo.
Entro il 31/12/2017 gli Stati membri concludono tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all’interno dell’Unione (art. 1.2), mentre non oltre il 30/06/2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali («tabelle di marcia nazionali»), elaborati previa consultazione di tutti gli aventi diritto nazionali (art. 5). Successivamente e prima dell 30/06/2020 gli Stati membri autorizzano l’uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili con una flessibilità di massimo due anni “sulla base di uno o più motivi debitamente giustificati (art. 1.1)”, ossia: 1) problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose; 2) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; 3) costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione; 4) forza maggiore. Gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l’impatto che l’imminente processo di transizione avrà sul pubblico (e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili) e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva (art. 5.2). L’articolo 6 prevede “un’adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell’uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l’altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente”. E’ garantito l’utilizzo della banda sub 700m Mhz alla “fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili”, da cui discende la necessaria compatibilità di altri usi su tale banda inclusa la garanzia da interferenze dannose (art. 4). La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all’uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell’Unione applicabile (senza scadenza, art. 7). (E.G. per NL)