Come noto, a seguito della conclusione del processo cd. di refarming della banda 700 MHz, diversi enti pubblici territoriali hanno avanzato al Ministero dello sviluppo economico istanze ex art. 27 D. Lgs. 208/2021 per l’attivazione di relay integrativi per sopperire ai limiti di copertura degli operatori di rete DTT di 1° e 2° livello.
I quesiti sull’applicazione dell’art. 27 D. Lgs. 208/2021
In tale occasione ci si è chiesti se tali impianti potessero operare su frequenze diverse da quelle assentite ai vettori dei fornitori di servizi di media audiovisivi per cui era richiesta l’integrazione del servizio e, nel caso delle reti di 2° livello, se i diffusori compensativi potessero essere collocati anche al di fuori delle province assentite (nel diritto d’uso degli operatori di rete).
Relay integrali
Ora, fermo restando che, naturalmente, la ripetizione da parte di un ente territoriale destinatario di un’autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. 208/2021 non può riguardare un singolo FSMA, ma deve consistere nella diffusione integrale del mux dove esso è ricompreso e che per problematiche tecniche non è visibile in zona, con una nota congiunta delle DGSCERP e DGTCSI – ISCTI del Ministero dello sviluppo economico, è stato così risposto ad un quesito posto attraverso professionisti di Consultmedia.
Il testo dell’art. 27 D. Lgs. 208/2021
Ricordiamo che l’art. 27 D. Lgs. 208/2021 dispone che “L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto. L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l’autorizzazione all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera f)”.
Il parere del Mise
In esito alla richiesta, la DGTCSI-ISCTI, d’intesa con la DGSCERP, si è così espressa sul tema (segue qui per abbonati SIT Online). (E.L. per NL)