A distanza di meno di un mese dal termine per la presentazione dei primi bandi per i diritti d’uso T2, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le risposte ai quesiti posti. Con qualche sopresa.
Come noto, nel corso del mese di maggio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, ha pubblicato i primi bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale.
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige
I bandi sono relativi alle reti di primo e di secondo livello per:
l’Area Tecnica 1, corrispondente alla regione Piemonte;
l’Area Tecnica 2, afferente alla Valle d’Aosta;
l’Area Tecnica 3, che comprende Lombardia e Piemonte orientale;
l’Area Tecnica 4, relativa al Trentino-Alto Adige
– la Sub-area Tecnica 4-a, relativa alla Provincia autonoma di Trento;
– la Sub-area Tecnica 4-b, corrispondente alla Provincia autonoma di Bolzano.
L’avviso del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 15/05/2020.
Scadenza tra meno di un mese
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro il 14/07/2020, alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito bandioperatorilocali.mise.gov.it in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.
In data odierna sono state pubblicate le prime risposte alle domande poste (la relativa pagina è in aggiornamento), consultabili qui.
Perplessità n. 1
Le risposte fornite dal Mise lasciano in alcuni casi perplessi, come nel caso del quesito n. 23, relativamente al criterio D (sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria).
Alla domanda “Come deve essere considerato il patrimonio netto nell’ipotesi in cui un medesimo soggetto partecipi a più bandi in Aree tecniche diverse? Si opera un frazionamento in maniera proporzionale all’area/popolazione relativa ad ogni area tecnica?”, il Ministero ha risposto che “non si opera un frazionamento, ma si considera sempre lo stesso patrimonio netto”.
La perplessità è evidente, nella misura in cui un soggetto partecipante a più bandi areali risulterà premiato rispetto ad un concorrente per un bando soltanto, solo perché munito di un patrimonio netto superiore (anche di poco), nonostante il rapporto tra i costi di realizzazione del piano tecnico (per tutte le aree tecniche) da portare a rapporto col patrimonio netto (ai fini della sostenibilità economica) sia favorevole al secondo (in quanto sarà limitato solo ad un’area tecnica).
Perplessità n. 2
Discutibile appare anche la condivisione della domanda: “Nell’attribuzione del punteggio sub a2 viene valutato il numero degli impianti: secondo tale criterio una rete di diffusione provinciale di molti impianti vale più di una rete, semmai regionale, che ha un numero
di impianti minore. È giusta questa interpretazione?”. Secondo il Ministero, sì. (E.G. per NL)