Bando LCN nazionali: chiariti alcuni punti controversi. Il 22/10/2021 scade il termine per la presentazione delle domande per le attribuzioni LCN nazionali, cioè le numerazioni automatiche dei canali sul telecomando con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro. In prossimità della scadenza il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ.
Il bando LCN nazionali
Come noto, con comunicazione in data 07/10/2021 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo alla Procedura per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali (LCN) con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro.
Chi può ambire alle attribuzioni LCN nazionali
Possono partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti già abilitati alla fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre, anche stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera, con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro.
Le FAQ
“Su un complesso di sei FAQ pubblicate, quattro sono riferite a quesiti avanzati da Consultmedia“, spiega l’avv. Stefano Cionini, rainmaker di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.
Pluriassegnatario
“Per esempio, con la risposta n. 3 il dicastero ha chiarito che è considerato valido sia il caso di un soggetto titolare di più autorizzazioni FSMA in ambito nazionale che compili un’unica domanda inserendo tutti i marchi al suo interno, che quello di chi formi tante domande quante sono le autorizzazioni possedute“, prosegue l’avvocato.
Ordine, prego
“Rispondendo ad un altro nostro quesito (con la FAQ n. 4), il Mise ha chiarito che nel caso di un soggetto che intenda richiedere un LCN diverso da quello di cui è già titolare, l’ordine di preferenza deve essere indicato prima con l’LCN di cui si è titolari seguito dalla numerazione di interesse”, sottolinea Cionini.
Le conseguenze della richiesta di cambio di numerazione
“Estremamente rilevante è poi la FAQ n. 5, in esito al quesito da noi avanzato per il caso in cui più soggetti partecipanti, oltre a chiedere la conferma del LCN attuale, esprimano la preferenza per una diversa numerazione automatica. In tal caso, ci siamo chiesti, se non si dovesse risultare assegnatari di detta numerazione, quali sarebbero le conseguenze. Ebbene, il Mise ha chiarito che le numerazioni attualmente in uso vengono confermate, in caso di richiesta di una nuova numerazione vale quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, scongiurando l’ipotesi (ancorché remota) di una esclusione”, puntualizza il legale.
Nuovi entranti
“Altrettanto importante, infine, è l’assenso fornito dal Mise all’ammissione di soggetti nuovi entranti, ossia coloro che abbiano presentato domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione FSMA in ambito nazionale, nelle more della pubblicazione dell’Avviso Pubblico e che non siano ancora titolari di alcuna numerazione LCN. In tale prospettazione, il Mise ha chiarito (FAQ n. 6) che i nuovi entranti devono registrare l’istanza presentata e allegare la documentazione”, rimarca l’avvocato.
Orientamenti
“Peraltro, con l’occasione sono stati da noi definiti altri punti storicamente controversi a riguardo della numerazione automatica dei canali di caratura nazionale, sulla base di orientamenti di giurisprudenza dottrinale e giudiziale (per esempio sui generi di programmazione) che abbiamo fornito alla clientela nell’ambito del consueto service di assistenza”, ha concluso l’avv. Cionini.
Le FAQ pubblicate sono consultabili qui. (E.G. per NL)