DTT. Il Ministero ripubblica bando per LCN condivisi: nuova scadenza al 7 gennaio 2023. Intanto le FAQ delimitano i confini della questione

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Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha aggiornato il termine della procedura per l’attribuzione dei cd. LCN condivisi (a circuiti ed intese di emittenti locali) a causa della presenza di un refuso contenuto all’art. 2 del bando. La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 7 gennaio 2023.
Sciolti anche alcuni dubbi diffusi: in intese e consorzi solo soggetti concretamente attivi, anche nelle more del conseguimento della voltura del titolo acquisito da altro player. Una singolare interpretazione ripristina invece la figura della syndication (dell’era predigitale) sugli LCN originari (previa rinuncia di quella condivisa).

Procedura competitiva per LCN condivisi: nuova scadenza 7 gennaio 2023

Si tratta, come già illustrato in altro articolo, della procedura competitiva per il conseguimento della numerazione automatica dei canali (LCN) della televisione digitale terrestre riservata ai consorzi o alle intese di emittenti locali in attuazione dell’art. 14 dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 116/21/CONS del 21/04/2021.

Le FAQ

Oltre all’aggiornamento della scadenza per le domande al 7 gennaio 2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato una serie di FAQ di cui alcune interessanti per la delimitazione dei confini della questione.

Consorzi e intese solo tra soggetti attivi

Il Ministero ha chiarito che ogni partecipante all’intesa (che deve essere documentata da scrittura privata regolarmente registrata) o socio del consorzio “deve avere un regolare contratto di cessione di capacità trasmissiva in corso di esecuzione, stipulato con l’operatore di rete“. In altri termini, non sono ammessi soggetti che non sono attualmente veicolati su mux areali, posto che la partecipazione è riservata solo a FSMA ex art. 2, comma 1 del bando di gara.

Multi FSMA

Le FAQ, come tipico, hanno chiarito anche alcune situazioni singolari, come quella di un soggetto che, avendo partecipato con il medesimo marchio ad una serie di bandi distinti ottenendo nelle rispettive aree tecniche la capacità trasmissiva richiesta e i relativi LCN, abbia interesse a partecipare al bando per gli LCN condivisi con altra società titolare di FSMA, ma solo in alcune aree assegnate. A riguardo, il Ministero ha chiarito che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del bando di gara, le aree tecniche per le quali presentare la domanda di partecipazione sono lasciate alla libera scelta del partecipante. Nelle aree tecniche non oggetto di domanda il marchio mantiene la numerazione LCN già attribuita“.

Orari di programmazione contemporanea

Il dicastero ha confermato altresì che la programmazione in contemporanea, a tutela dell’utenza (ex art. 1 c. 3 del bando), dovrà essere prioritariamente effettuata nelle fasce orarie di maggiore ascolto è quella compresa tra le ore 18,00 e le ore 24,00 di ogni giorno.

Più aree tecniche

Convalidata anche l’interpretazione dell’art. 2 del bando – che prevede che possano presentare domanda di partecipazione alla procedura, tra l’altro, le intese di FSMA locali che intendano diffondere su più aree
tecniche la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore, e comunque non superiore a dodici ore – a mente della quale possono partecipare all’intesa due o più FSMA locali, di cui uno o più autorizzati e operanti anche in più aree tecniche.

Nelle more della voltura

Possono concorrere anche soggetti che hanno in corso la procedura dei volturazione dell’autorizzazione FSMA acquistata da altro soggetto, “fermo restando che, ai fini della partecipazione, il titolo per il quale si è chiesta la voltura sia corrispondente a quanto previsto dall’art. 2 del bando di gara“.

Syndication

Interessante inoltre la conferma ad un quesito che, di fatto, ripristina la figura della syndication ante digitale.
Secondo tale intepretazione un consorzio o un’intesa partecipanti alla procedura di cui al bando, collocati utilmente nella graduatoria prevista dal bando stesso, possono rinunciare all’attribuzione delle numerazioni oggetto della procedura, con conseguente mantenimento da parte dei FSMA locali facenti parte di tale consorzio delle numerazioni LCN in precedenza loro singolarmente attribuite.

Occhio ai termini per la rinuncia degli LCN condivisi

Assentendo a tale impostazione, il Ministero ha precisato la necessità dell’invio “al Responsabile Unico del Procedimento di una comunicazione di esplicita rinuncia alla numerazione assegnata, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentate del consorzio o da tutti i legali rappresentati dei componenti dell’intesa.

Entro 3 giorni

Tale istanza deve essere inoltrata entro n. 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale. In mancanza dell’invio di tale comunicazione nei termini sopra indicati, le numerazioni in precedenza singolarmente attribuite ai componenti del consorzio o dell’intesa rientreranno nella disponibilità del Ministero“. (E.G. per NL)

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