Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della seduta pubblica del 08/04/2022 relativamente alla Area Tecnica 14 (Campania), preso atto che in tale occasione erano intervenute variazioni in merito alla capacità trasmissiva richiesta da alcuni fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) rispetto a quanto avvenuto nella precedente seduta pubblica del 24/03/2022, ha prorogato il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di trasporto (originariamente fissato al 26/04/2022), portandolo al 08/05/2022.
Ma ciò solo per quattro marchi/palinsesti, mentre per tutti gli altri (che avevano confermato le dichiarazioni rese nella seduta pubblica precedente) il termine rimane quello iniziale.
Il grande equivoco
“L’occasione è utile per chiarire un punto che probabilmente non è chiaro a molti FSMA. Anzi, certamente non lo è; posto che, immancabilmente, in ogni seduta pubblica la questione si ripresenta. E il Ministero, pedissequamente, è costretto a ribadirlo”, spiega Giovanni Madaro, economista di Consultmedia, struttura che assiste circa 300 tra fornitori di servizi di media audiovisivi ed operatori di rete nel processo di refarming e che è stata presente a tutte le sedute pubbliche indette, acquisendo così un quadro approfondito di tutta la vicenda.
Termini perentori per la definizione dei contratti…
“Se un FSMA non comunica al Ministero nel termine ultimo consentito di aver concluso l’accordo di veicolazione con l’operatore di rete scelto in occasione della seduta pubblica che ha definito i cd. “utilmente collocati” e questa dichiarazione non viene confermata dal network provider, viene indetta una nuova seduta pubblica.
In tale, nuova, occasione, il Ministero, sentito preliminarmente l’operatore di rete (che non è presente nella seduta pubblica), comunica il prezzo rivisto in riduzione o meno (il network provider non ha alcun obbligo in tal senso) e il FSMA ha l’obbligo di accettare o rinunciare. Se accetta, deve concludere l’accordo entro 5 giorni, dandone comunicazione. Se non lo fa, rinuncia e quindi perde il titolo alla veicolazione (non è più utilmente collocato), consentendo lo scorrimento della graduatoria“, sottolinea Madaro.
… ed effetti
“In altri termini, al FSMA che non definisce il contratto di capacità trasmissiva non verrà assegnato alcun LCN a seguito della sua partecipazione al bando (pubblicato precedentemente). Certamente potrà, se residuerà capacità trasmissiva, negoziarla successivamente con l’operatore di rete attraverso una procedura privata (cioè senza l’assistenza del Ministero).
LCN residuali
Tuttavia, per essere veicolato, il fornitore SMA dovrà chiedere al Mise una numerazione LCN. La quale sarà individuata tra quelle disponibili dopo le assegnazioni effettuate a coloro che hanno definito gli accordi di trasporto. Si tratta quindi di una strategia da valutare con molta, molta attenzione“, conclude il consulente.
Contestazioni sui contratti
Solo nella scorsa settimana, NL ha ricevuto almeno una decina di email di FSMA campani che informavano di contestazioni a riguardo delle condizioni applicate dagli operatori di rete, ritenute inique.
Confronto iniquo
Alla luce di quanto sopra, si tratta, però, di un braccio di ferro tra soggetti con forza molto sbilanciata. Dove il soccombente appare scontato.
Inadempimenti
La vera causa del problema
Insomma, si tratta di una delle tante, prevedibili, conseguenze della incapacità mostrata a suo tempo dal comparto televisivo locale di rappresentare, o quantomeno difendere, nei tavoli di concertazione con Ministero ed Agcom, preliminari alla definizione delle procedure del refarming, le proprie posizioni. (E.G. per NL)