DTT. Il grande equivoco dei contratti di capacità trasmissiva: perché alcuni FSMA non hanno capito che rischiano di perdere tutto

contratti

Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della seduta pubblica del 08/04/2022 relativamente alla Area Tecnica 14 (Campania), preso atto che in tale occasione erano intervenute variazioni in merito alla capacità trasmissiva richiesta da alcuni fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) rispetto a quanto avvenuto nella precedente seduta pubblica del 24/03/2022, ha prorogato il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di trasporto (originariamente fissato al 26/04/2022), portandolo al 08/05/2022.
Ma ciò solo per quattro marchi/palinsesti, mentre per tutti gli altri (che avevano confermato le dichiarazioni rese nella seduta pubblica precedente) il termine rimane quello iniziale.

Il grande equivoco

“L’occasione è utile per chiarire un punto che probabilmente non è chiaro a molti FSMA. Anzi, certamente non lo è; posto che, immancabilmente, in ogni seduta pubblica la questione si ripresenta. E il Ministero, pedissequamente, è costretto a ribadirlo”, spiega Giovanni Madaro, economista di Consultmedia, struttura che assiste circa 300 tra fornitori di servizi di media audiovisivi ed operatori di rete nel processo di refarming e che è stata presente a tutte le sedute pubbliche indette, acquisendo così un quadro approfondito di tutta la vicenda.

braccio di ferro - DTT. Il grande equivoco dei contratti di capacità trasmissiva: perché alcuni FSMA non hanno capito che rischiano di perdere tutto

Termini perentori per la definizione dei contratti…

“Se un FSMA non comunica al Ministero nel termine ultimo consentito di aver concluso l’accordo di veicolazione con l’operatore di rete scelto in occasione della seduta pubblica che ha definito i cd. “utilmente collocati” e questa dichiarazione non viene confermata dal network provider, viene indetta una nuova seduta pubblica.
In tale, nuova, occasione, il Ministero, sentito preliminarmente l’operatore di rete (che non è presente nella seduta pubblica), comunica il prezzo rivisto in riduzione o meno (il network provider non ha alcun obbligo in tal senso) e il FSMA ha l’obbligo di accettare o rinunciare. Se accetta, deve concludere l’accordo entro 5 giorni, dandone comunicazione. Se non lo fa, rinuncia e quindi perde il titolo alla veicolazione (non è più utilmente collocato), consentendo lo scorrimento della graduatoria
“, sottolinea Madaro.

… ed effetti

“In altri termini, al FSMA che non definisce il contratto di capacità trasmissiva non verrà assegnato alcun LCN a seguito della sua partecipazione al bando (pubblicato precedentemente). Certamente potrà, se residuerà capacità trasmissiva, negoziarla successivamente con l’operatore di rete attraverso una procedura privata (cioè senza l’assistenza del Ministero).

LCN residuali

Tuttavia, per essere veicolato, il fornitore SMA dovrà chiedere al Mise una numerazione LCN. La quale sarà individuata tra quelle disponibili dopo le assegnazioni effettuate a coloro che hanno definito gli accordi di trasporto. Si tratta quindi di una strategia da valutare con molta, molta attenzione“, conclude il consulente.

consultmedia ufficio mansarda 4 - DTT. Il grande equivoco dei contratti di capacità trasmissiva: perché alcuni FSMA non hanno capito che rischiano di perdere tutto

Contestazioni sui contratti

Solo nella scorsa settimana, NL ha ricevuto almeno una decina di email di FSMA campani che informavano di contestazioni a riguardo delle condizioni applicate dagli operatori di rete, ritenute inique.

Confronto iniquo

Alla luce di quanto sopra, si tratta, però, di un braccio di ferro tra soggetti con forza molto sbilanciata. Dove il soccombente appare scontato.

Inadempimenti

Diverso invece è il caso, di cui abbiamo dato conto in questi giorni, di problematiche (ex post) relative alle performance delle reti di distribuzione del segnale, che potrebbero configurare inadempimenti contrattuali (e sulle quali sarà interessante osservare l’evoluzione, considerato che appare molto probabile lo sviluppo in sede giudiziaria).

La vera causa del problema

Insomma, si tratta di una delle tante, prevedibili, conseguenze della incapacità mostrata a suo tempo dal comparto televisivo locale di rappresentare, o quantomeno difendere, nei tavoli di concertazione con Ministero ed Agcom, preliminari alla definizione delle procedure del refarming, le proprie posizioni. (E.G. per NL)

 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER