Come previsto, i giudici amministrativi continuano ad andare a fondo nelle controverse procedure di assegnazione dei diritti d’uso per il DTT nell’Area Tecnica 3 (Lombardia e Piemonte orientale).
Con un’ordinanza di pochi giorni fa, emessa nell’ambito di un giudizio promosso da alcuni operatori di rete pesantemente penalizzati dalle attribuzione frequenziali e a seguito di un ricorso per l’attuazione di un’ordinanza cautelare con la quale il TAR Lazio aveva "ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni l’immediato e puntuale riesame della vicenda dedotta in contenzioso (…) alla luce delle censure svolte coi motivi del ricorso (…) e in modo conforme alle richieste nello stesso formulate", i giudici laziali hanno messo in mora il dicastero di Paolo Romani e nominato un commissario ad acta (cioè un funzionario pubblico che viene incaricato nel giudizio di ottemperanza per emanare i provvedimenti che avrebbero dovuto essere emessi dalla P.A.). Nel dettaglio, valutato che l’intimato Ministero, "malgrado l’ordine di esecuzione", non aveva adempiuto a quanto disposto, né aveva posto in essere alcun atto interlocutorio, "pur essendo ampiamente decorso il termine assegnato", il Tribunale amministrativo ha ordinato al MSE-Com di dare esecuzione a quanto statuito "nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, al contempo onerando la parte ricorrente della notificazione della ordinanza medesima". I giudici di primo grado hanno altresì proceduto alla nomina di un Commissario ad acta, perché provveda a dare piena e completa esecuzione al provvedimento, nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza del Ministero intimato oltre il termine ad esso assegnato. Accogliendo il ricorso in ottemperanza, il TAR adito ha pertanto ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni di dare esecuzione alla propria precedente ordinanza nel termine temporale anzidetto, fissando "in euro 150,00 (=centocinquanta) l’importo giornaliero da corrispondere a ciascuna ricorrente da parte del Ministero intimato per il ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza epigrafata, calcolato a partire dal giorno successivo a quello della notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, fino alla integrale esecuzione della medesima", nominando "sin d’ora Commissario ad acta (…) nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza del Ministero intimato oltre il termine ad esso assegnato, il Prefetto di Roma o un suo delegato", il cui relativo compenso sarà posto "a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente" e "verrà liquidato con successiva ordinanza a conclusione dell’incarico". Infine, i giudici amministrativi hanno condannato "il Ministero dello Sviluppo economico al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (=tremila/00), da dividere in parti uguali". Un nuovo importante precedente giurisprudenziale nell’ambito di un contenzioso che, siamo convinti, si farà sempre più caldo. (M.L. per NL)