Il T.A.R. Lazio continua nella sua opera di demolizione delle determinazioni delle Direzioni Generali del M.I.S.E. in merito ai diritto d’uso dei fornitori di capacità trasmissiva televisiva in tecnica digitale.
Dopo che nello scorso mese di maggio era stato rigettato un ricorso di un’emittente lombarda che con le sue emissioni debordanti in Piemonte aveva creato gravissimi problemi ad una storica stazione sabauda, una recentissima sentenza (questa volta di accoglimento) ha stabilito principi estremamente importanti in materia.
La società ricorrente, titolare di una nota stazione piemontese aveva ottenuto assegnazione definitiva del diritto di uso in tecnica digitale di un canale; tuttavia, nel 2016, la Direzione Generale aveva disposto la sostituzione del diritto di uso con quello di altro canale, peraltro esercito da altri soggetti, prevedendo a carico di quest’ultimi ulteriore cambio di canale con uso del nuovo ripartito a seconda delle provincie.
L’azione della Direzione Generale veniva motivata sulla base delle disposizioni finalizzate alla liberazione dei canali ipoteticamente interferenti con stazione estere. Peraltro l’individuazione del canale da assegnare alla ricorrente in sostituzione non aveva tenuto conto del fatto che tale canale per la regione Piemonte non fosse assegnabile nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano e Vercelli, dove la diffusione di trasmissioni avrebbe costituito interferenza alle trasmissioni di RAI Regione. La proprietà dell’emittente, dopo avere tentato vanamente di interloquire con la competente direzione generale del MISE, si è attivata avanti il T.A.R. Lazio deducendo anche il “danno da risintonizzazione” e la violazione del principio di equivalenza.
Nonostante il deposito del ricorso la Direzione Generale emanava ordine di spegnimento imposto in tempi strettissimi e per soprannumero in concomitanza con le festività di fine anno: il T.A.R. Lazio immediatamente lo sospendeva. Lo stesso Giudice, ha ora definitivamente accolto le ragioni dell’emittente televisiva piemontese, assistita dall’avvocato Gianluca Barneschi, affermando la non assegnabilità del nuovo canale onde proteggere il Multiplex n. 1 DVB-Regionale RAI. In motivazione il T.A.R. Lazio ha sottolineato “il carattere contraddittorio e, comunque, immotivato della determina impugnata laddove ha assegnato alla ricorrente una frequenza come se essa fosse utilizzabile per l’intero territorio regionale piemontese, quando, per effetto delle delibere Agcom, l’impiego di detto canale era (ed è) espressamente precluso per determinate province del Piemonte”. In motivazione è stato anche sottolineato che la scarsità delle risorse frequenziali disponibili non possa mai costituire deterioramento ingiustificato della posizione conseguita da una emittente nella graduatoria di assegnazione delle TV locali in tecnica digitale.
Secondo il T.A.R. sarebbe stato doveroso per il MISE “procedere alla valutazione di tutte le soluzioni alternative possibili…da ispirare all’obbiettivo di assicurare alla medesima emittente una copertura territoriale regionale del servizio tendenzialmente equivalente – e , comunque, quanto più possibile vicina – a quella legittimamente fruita in passato…Consegue da ciò che un esercizio del potere del Ministero resistente effettivamente ispirato al rispetto della graduatoria e quindi della migliore posizione in essa raggiunta dalla ricorrente rispetto alle concorrenti sopracitate, non poteva prescindere da una indagine sulle alternative idonee a consentire alla ricorrente di discostarsi il meno possibile dalla condizione di copertura che la stessa aveva legittimamente conseguito in esito alla gara…Siffatta valutazione è mancata e ciò è sintomatico di eccesso di potere per carenza di istruttoria. La determina impugnata è inoltre illegittima per motivazione carente, alla luce di quanto emerso dall’istruttoria di causa”. Nell’annullare conseguentemente le determinazioni della Direzione Generale, il T.A.R. Lazio ha significativamente ed esemplarmente condannato il Ministero dello Sviluppo Economico alla refusione delle spese per complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali, nonché al rimborso del contributo unificato anticipato. (M.L. per NL)