DTT. FSMA: attenzione a non scivolare sulla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Revoche in agguato

scadenza

Non è peregrina la possibilità che un soggetto che, dopo aver faticosamente superato le forche caudine dei bandi per fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), essersi collocato utilmente nelle graduatorie ed aver ottenuto un logical channel number pregiato nel primo arco di numerazione, non si accorga della scadenza dell’autorizzazione (che dura dodici anni e va rinnovata almeno 30 giorni prima della scadenza) e si veda revocato il titolo (e conseguentemente il logical channel number). La disattenzione di cui sopra è già costata molto cara ad alcuni editori.

La scadenza dei titoli

Come noto, ai sensi dell’art. 6 c. 1 all. A Del. 353/11/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”), i titoli autorizzativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi (FSMA) rilasciati hanno una durata di dodici anni.

30 giorni prima della scadenza (almeno)

Le autorizzazioni sono rinnovabili per periodi successivi di uguale durata con estinzione automatica in caso non sia stata presentata domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

I precedenti

“Può sembrare strano, eppure diverse emittenti locali non si sono accorte della scadenza e già in prossimità dei bandi per FSMA erano state escluse dalla competizione in quanto prive di titolo valido (perché scaduto)“, osserva l’avv. Stefano Cionini, senior partner di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.

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Casus belli

“Tenendo monitorata la situazione per conto di tutti i nostri clienti, abbiamo avvertito per tempo gli stessi della scadenza, ma, in occasione di diversi contenziosi insorti successivamente all’attribuzione dei logical channel number durante il processo di refarming della banda 700 MHz, ci siamo accorti che qualche assegnatario, nel frattempo, non aveva avanzato istanza di rinnovo e quindi risultava decaduto dall’autorizzazione all’esercizio”.

Il rischio LCN

Ma cosa si può fare in questi casi?
“Certamente può essere richiesta una nuova autorizzazione, ma non è affatto detto che alla stessa possa essere associato il medesimo LCN, in quanto, se, nelle more, un altro soggetto avesse avanzato istanza, astrattamente il Mise potrebbe assentire allo stesso la numerazione vacante. A quanto noto, non è ancora accaduto, ma non è escluso che possa avvenire“, conclude l’avv. Cionini. (E.L. per NL)

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