I fornitori in ambito locale di servizi di media audiovisivi e dati con tecnologia DTT autorizzati ex Del. 435/01/Cons Agcom soto tenuti ad osservare stringenti obblighi derivanti dall’autorizzazione e, qualora destinatari, dai provvedimenti di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai sensi della Del. 366/10/Cons Agcom (c.d. LCN).
In questo articolo si intende fare il punto a riguardo delle previsioni del diritto positivo di specie nei confronti dei predetti soggetti. I fornitori in ambito locale di servizi di media audiovisivi e dati su frequenze terresti sono obbligati a: • identificare il proprio palinsesto con un unico marchio per non meno di 24 ore settimanali; • comunicare ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione nonché dei documenti allegati, entro 60 giorni dal verificarsi del cambiamento; • conservare, d’intesa con gli operatori di rete, attraverso i quali diffondono il proprio palinsesto, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare per ciascun programma o porzione di programma le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione; • mantenere una contabilità separata nel caso che i fornitori di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale siano anche fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta. Inoltre, i fornitori di servizi di media audiovisivi e dati: • sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I medesimi sono tenuti all’osservanza degli obblighi, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi tv in tecnica analogica svolta in ambito locale, di cui all’art. 32 quinquies del D. Lgs. 177/2005, come introdotto dal D. Lgs. 44/2010, in tema di rettifica; • sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione tv su frequenze terrestri in tecnica analogica svolta in ambito locale; • sono tenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi tv su frequenze terrestri in tecnica analogica; • non possono diffondere programmi tv che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria tra le ore 24,00 e le ore 7,00; • sono tenuti ad adottare, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi, adottando gli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori in sede di presentazione della domanda, nonché ad inviare ogni 24 mesi all’Autorità per le garanzie per le comunicazioni, una relazione su sistemi adottati. Quanto all’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (cd. logical channel number, acronimo LCN), si ricorda che i destinatari dei provvedimenti: • devono utilizzare la numerazione assegnata a decorrere dalla data indicata nell’atto di attribuzione; • nel caso in cui il marchio-palinsesto non sia ancora diffuso al momento del ricevimento dell’atto di attribuzione, devono provvedere all’avvio delle trasmissioni entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione (decorso tale periodo la mancata diffusione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 c. 8 dell’Allegato A alla del. 366/10/Cons Agcom); • sono obbligati al rispetto delle condizioni di utilizzo delle numerazioni di cui alla delibera 366/10/Cons Agcom; • sono tenuti a mantenere in costante esercizio il marchio-palinsesto corrispondente al numero attribuito. (M.L. per NL)