Il Fallimento Telestudio Modena S.r.l. (procedura 101/2017 G.D. dr.ssa Alessandra Mirabelli, Curatore dr. Lorenzo Sacchi) rende noto che intende procedere nell’ambito dell’esercizio provvisorio ad una procedura competitiva e trasparente per la gestione dell’attività di operatore di rete e di fornitore di servizi media audiovisivi, nelle forme consentite e previste dalla normativa di riferimento.
Si precisa che oggetto del presente invito sono le seguenti attività della società fallita:
a) attività di operatore di rete relativa alla rete trasmissiva in tecnica digitale terrestre (DTT) autorizzata ad operare nell’ambito del bacino regionale dell’Emilia Romagna (ch 43 UHF) per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, mediante la stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda;
b) attività di fornitore di servizi media audiovisivi e dati in ambito locale (FSMA) per il bacino regionale dell’Emilia Romagna, relativamente alle autorizzazioni ministeriali con attribuite le seguenti numerazioni LCN:
85 – Regione Emilia Romagna;
607 – Regione Emilia Romagna;
671 – Regione Emilia Romagna;
672 – Regione Emilia Romagna,
mediante la stipula di un contratto per la fornitura di programmi televisivi (7 giorni su 7, 24 ore su 24) a fronte della cessione dell’intero palinsesto pubblicitario, con conguaglio economico a favore del Fallimento.
In sede di presentazione dell’offerta, l’offerente dovrà dimostrare il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio delle specifiche attività.
Con la formulazione dell’offerta, l’offerente si impegna altresì ad accettare la seguenti condizioni, che troveranno adeguata formulazione in sede di stipula dei rispettivi contratti:
1) condizione risolutiva del contratto di affitto di ramo d’azienda relativo all’attività di operatore di rete all’avvio della nuova procedura per il rilascio volontario di porzioni di spettro radioelettrico (c.d. di “rottamazione delle frequenze”). In tal caso l’affittuario del ramo aziendale non avrà diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di sorta, rinunciandovi espressamente in sede negoziale;
2) pieno ed incondizionato rispetto, nell’esercizio dell’attività sub b) di fornitura di programmi televisivi e di predisposizione del palinsesto delle relative autorizzazioni, della normativa riguardante la “comunicazione commerciale audiovisiva”, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. dd) del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i., dalle vigenti disposizioni regolamentari elaborate dall’Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni (nel prosieguo Agcom), nonché degli approvati Codici di Autoregolamentazione e, comunque, della specifica normativa di settore.
3) clausola di manleva in favore del Fallimento per sanzioni amministrative contestate dalle competenti Autorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero della Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) in ragione dell’eventuale esercizio, in difformità dalle ricevute autorizzazioni, degli impianti di diffusione televisiva acclusi nella consistenza impiantistica della società fallita ed operanti sul territorio della regione Emilia Romagna, nonché per eventuali violazioni di norme di legge e/o regolamentari correlate alla programmazione prodotta e messa in onda dall’aggiudicatario;
4) obbligo di consegnare alla Procedura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda inerente l’attività di operatore di rete, di un contratto di assicurazione siglato con primaria compagnia nazionale, finalizzato all’assicurazione dei rischi per danni, deterioramento, perimento totale o parziale, distruzione, incendio, e per un massimale non inferiore ad Euro 900.000,00 (novecentomila/00), avente quale beneficiario il Fallimento e validità per l’intera durata contrattuale;
5) obbligo di consegnare alla Procedura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto relativo alla cessione del palinsesto pubblicitario da parte del Fallimento in cambio della produzione di programmi da trasmettere sui palinsesti di cui al punto b), di una fideiussione bancaria a prima richiesta, con primario istituto di credito, o fideiussione assicurativa a prima richiesta, con primaria compagnia nazionale, o lettera di patronage di un terzo soggetto (persona fisica o persona giuridica), patrimonialmente capiente, per un massimale non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) finalizzata alla garanzia per il Fallimento contro le eventuali sanzioni derivanti dalla predetta attività per le quali verrà fornita manleva, conformemente a quanto previsto al punto 3);
6) obbligo di aggiornamento del registro programmi per tutte le autorizzazioni sub b);
7) obbligo a carico dell’offerente di provvedere direttamente alla custodia dell’azienda ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in deroga alle norme generali, di tutti i beni costituenti il complesso aziendale in contratto ed in particolare di assunzione a proprio carico dei costi di gestione e di funzionamento mantenendo il migliore stato di efficienza dei beni nel pieno rispetto ed in conformità alle disposizioni ed alle norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni e di prevenzione incendi, esonerando la Procedura da ogni responsabilità al riguardo;
8) diritto in capo al Fallimento di recedere dal contratto nelle forme e nei termini previsti dall’art. 104bis, terzo comma, L. Fall.;
9) riconoscimento in favore del Fallimento della facoltà di ispezionare l’azienda al fine di verificarne lo stato dei beni e della facoltà di consentire a terzi, individuati dal Fallimento, di prenderne visione;
10) divieto di apportare modifiche agli impianti ed alle strutture dell’azienda senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Fallimento e la rinuncia da parte dell’offerente ad eventuali migliorie ed addizioni apportate all’azienda, anche se autorizzate dal Fallimento, che resteranno a beneficio della Procedura senza che l’offerente possa pretendere alcunché. I beni eventualmente acquistati dall’offerente ed immessi nell’azienda rimarranno di esclusiva sua proprietà al termine del rapporto contrattuale;
11) dichiarazione dell’offerente che l’azienda viene accettata nello stato di fatto e di diritto in cui questa si trova, senza responsabilità alcuna in capo alla Curatela e/o alla Procedura e senza diritto di riduzione dei corrispettivi;
12) obbligo in carico all’offerente, senza oneri per la Procedura, di riservare all’amministrazione fallimentare idonei spazi per il deposito e la conservazione della documentazione contabile ed amministrativa del fallimento;
13) divieto assoluto di subaffitto, di cessione, dell’oggetto dei contratti, o di sue parti o rami;
14) non spettanza all’aggiudicatario del diritto di prelazione relativo agli assets eventualmente assunti in gestione;
15) oneri derivanti dalla stipula dei contratti relativi alle attività sub a) e sub b) in esame, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli onorari del Notaio rogante, iscrizione nel Registro delle Imprese, l’Imposta di Registro, le marche da bollo, gli eventuali diritti di cancelleria ed ogni altra spesa derivante dall’aggiudicazione, a totale carico dell’aggiudicatario.
Eventuali offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante proposta irrevocabile in bollo da € 16,00 da consegnare direttamente in busta chiusa, previo appuntamento, presso lo studio del curatore in Vignola (MO), Via Caselline n. 269, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2017.
L’apertura delle buste depositate dagli Offerenti avverrà alle ore 9.30 del giorno 2 novembre 2017 presso lo studio del Curatore, da parte di quest’ultimo, con l’assistenza di almeno due testimoni, redigendo il relativo verbale di apertura. Tale attività avverrà nella massima riservatezza e nessuno degli Offerenti potrà partecipare all’operazione.
Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e l’ora apposte dal personale dell’ufficio incaricato della ricezione. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.
La proposta irrevocabile dovrà contenere
a) la presentazione del soggetto offerente e il titolo giuridico abilitante all’esercizio dell’attività oggetto dell’offerta;
b) il canone annuo di affitto offerto (al netto dell’i.v.a.) per l’attività di operatore di rete e/o il compenso annuo a conguaglio offerto (al netto dell’i.v.a.) per la gestione dell’intero palinsesto pubblicitario relativo alle autorizzazioni di cui al punto b);
c) la durata contrattuale proposta;
d) le garanzie proposte;
e) il piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali con particolare riguardo a:
– l’indicazione dei locali e delle infrastrutture della società fallita che si intende utilizzare lo svolgimento delle attività oggetto di offerta;
– la conservazione dei livelli occupazionali (attualmente sono occupati presso la società fallita n. 3 collaboratori a tempo determinato);
– il palinsesto televisivo che si intende realizzare;
– eventuali attività che si intendono realizzare finalizzate alla valorizzazione degli assets assunti in gestione con particolare riguardo alla c.d. “rottamazione delle frequenze”.
Unitamente alla proposta irrevocabile dovrà essere corrisposta, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma pari ad 20,00% del canone annuo di affitto offerto (al netto dell’I.V.A.) per l’attività di operatore di rete e/o del conguaglio annuo per la gestione dell’intero palinsesto pubblicitario relativo alle autorizzazioni sub b) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Telestudio Modena S.r.l.”, da inserirsi direttamente nella busta chiusa contenente l’offerta irrevocabile.
Tale deposito cauzionale, da computarsi in conto canone di affitto e/o in conto compenso, verrà restituito nell’eventualità di mancata aggiudicazione ovvero sarà trattenuto dalla procedura concorsuale in caso di mancato adempimento da parte dell’aggiudicatario.
Nel caso vengano presentate più offerte verrà disposta una gara fra tutti i partecipanti a partire dall’offerta ritenuta dalla Curatela preferibile nel rispetto dei criteri di Legge, in data che sarà comunicata agli offerenti.
La scelta della migliore offerta avverrà, tenendo in considerazione il canone offerto, la durata contrattuale, le garanzie prestate e l’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, e sarà soggetta, al fine della formalizzazione dei relativi contratti, all’autorizzazione del Giudice Delegato.
Entro quindici giorni, o maggior termine fissato dalla Curatela, di calendario dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere i contratti sub a) e sub b). Entro cinque giorni, o maggior termine fissato dalla curatela, dalla sottoscrizione dei contratti dovranno avvenire le operazioni di consegna degli assets oggetto degli stessi.
Restano impregiudicate le facoltà concesse agli Organi della Procedura previste dagli artt. 107 e 108 L. Fall.
Il presente invito e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la Procedura alcun obbligo di stipula nei confronti degli offerenti.
Vignola (MO), lì 19 ottobre 2017
Il Curatore
Dott. Lorenzo Sacchi