Confermiamo i rumors dell’altro giorno a riguardo dei nuovi criteri di determinazione degli indennizzi per la liberazione dei canali UHF (liberazione obbligatoria dei canali 50, 51, 52, 53 UHF e volontaria per gli altri).
NL è infatti venuto in possesso della bozza del decreto di determinazione degli indennizzi che, a quanto ci risulta, potrebbe essere inserito come articolo specifico nel DL “Rilancio” (il cd. Decreto Aprile, che stante il decorso del tempo potrebbe divenire Decreto Maggio o forse Giugno), elevando la disposizione a rango giuridico di legge (in sede di conversione) per consentirle di novellare l’art. 1, comma 1039, lett. b) della vigente legge 205/2017.
Il testo
Questo il testo:
“All’art. 1, comma 1039 lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, del rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati sulle reti esercite in ambito locale, il valore dell’indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere l’indennizzo.
Dati forniti da Agcom
A tal fine, si tiene conto dei dati di costo per singola tipologia di impianto trasmissivo forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Dentro anche i temporaneamente autorizzati in regola con contributi e diritti
Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti e con il versamento dei contributi e i diritti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Relazione illustrativa
Questa la relazione accompagnatoria della bozza.
“La proposta emendativa dell’art. 1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è volta a stabilire il criterio di calcolo per l’erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700.
Decreto interministeriale specifico ancora successivo
Detti indennizzi saranno erogati con le modalità operative e le procedure da definire con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 1040 della citata legge 205/2017.
Criterio unico: costi fissi per allestimenti impiantistici non recuperabili
In particolare, a fronte del periodo critico che il comparto televisivo locale sta affrontando nel periodo emergenziale, e di garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati dai predetti operatori, la proposta normativa adotta quale criterio di quantificazione degli indennizzi quello dei costi fissi non recuperabili sostenuti per la realizzazione delle reti, in base alle stime dei valori economici degli impianti trasmissivi in funzione della loro classe di potenza.
Dati di costo in funzione della classe di potenza
I dati di costo, per singola tipologia di impianto trasmissivo, sono forniti al Ministero dello sviluppo economico dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Investimenti effettuati = struttura di rete
Tale modalità di calcolo consente di tenere in dovuto conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione delle reti esercite in virtù del diritto d’uso per il quale spetta l’indennizzo. Infatti, tali investimenti riflettono la struttura della rete esercita, in termini di numero e tipologia di impianti.
Relazione tra numero impianti e abitanti serviti
Inoltre, tale riferimento è, altresì, rappresentativo del bacino di servizio della rete come risultante dal diritto d’uso da indennizzare, in quanto esiste una stretta relazione tra il numero e la tipologia di impianti eserciti e il numero di abitanti serviti.
Possesso vale proprietà
Ciò vale sia nel caso in cui le reti in essere siano di proprietà dell’impresa, sia nel caso in cui le stesse vengano utilizzate dal titolare del diritto d’uso a qualsiasi altro titolo.
Diritti d’uso temporanei equiparati a definitivi
L’emendamento intende altresì disciplinare l’erogazione degli indennizzi a favore dei titolari dei diritti d’uso rilasciati temporaneamente dal Ministero dello sviluppo economico, anche in coerenza con la giurisprudenza amministrativa“.
Ma ora non è detto che passi
Risulta anche a questo periodico che dopo l’anticipazione dei nuovi criteri effettuata da NL ci siano stati forti malumori che hanno condotto a serrati confronti politici.
L’acceso dibattito potrebbe ora indurre gli organi di indirizzo a rivedere una posizione che, se passasse con la formulazione di cui sopra, determinerebbe l’alzata di barricate da parte degli operatori. Inevitabile a quel punto una ridda di ricorsi giurisdizionali seguiti da proteste per gli spegnimenti che potrebbero mettere a serio rischio l’intero processo di refarming della banda 700 MHz. (M.L. per NL)