Interessante parere espresso dall’Avvocatura dello Stato sulla controversa possibilità di cambiare il genere di programmazione di un FSMA nazionale da tematico a semigeneralista a seguito di sopravvenuta normativa.
Sintesi
Nell’ambito di un ricorso radicatosi avanti al TAR nel 2016 da parte di un fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale avverso il diniego dell’allora Ministero dello sviluppo economico di variazione del genere di programmazione da “tematico” a “semigeneralista” per l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi relativa al marchio/palinsesto diffuso in chiaro su frequenze digitali terrestri, prima della decisione, l’Avvocatura dello Stato ha avuto modo di esporre una interessante considerazione che contribuirebbe a definire la vexata quaestio.
Il quadro normativo (Del. 116/21/CONS)
Osservando come, dalla data di introduzione del ricorso (2016), la normativa fossevinfatti mutata, l’Avvocatura rilevava la circostanza in base alla quale l’art.3, comma 4 della Delibera AGCOM 116/21/CONS (cioè il vigente piano LCN) prevede che “Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70, suddivisi, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico, nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. L’individuazione dei sottoblocchi, per ogni singolo genere, nei numeri da 21 a 70, è effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente”.
Assegnazione LCN per sotto blocchi
La citata delibera attribuisce al Ministero il compito di assegnare le numerazioni LCN suddividendole nei sotto blocchi elencati nel decreto legislativo 177/2005.
La normativa sopravvenuta
Successivamente alla pubblicazione della Delibera 116/21/CONS, il decreto legislativo 177/2005 veniva sostituito dal decreto legislativo 208/2021 disciplinante l’assegnazione delle numerazioni LCN all’art.29, comma 4.
L’art. 29 c. 4 D. Lgs. 208/2021
Tale norma recita: “Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l’Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione.
Il primo arco
Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione all’Autorità;
e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati”.
La suddivisione innovativa
Il nuovo Testo unico introduce, quindi, una innovativa suddivisione delle numerazioni a diffusione nazionale con la sola distinzione tra programmi generalisti e programmi tematici superando, pertanto, la precedente suddivisione in sotto blocchi (informazione, musica, televendite, sport, ecc.) presente nel decreto legislativo 177/2005, all’art.32, comma 2, lettera C.
Le definizioni
Infatti, nel nuovo Testo unico, sono state introdotte le definizioni di “programmazione generalista” e “programmazione tematica” non presenti nel precedente testo legislativo.
L’iter
Secondo l’Avvocatura, la precedente suddivisione in sotto blocchi non troverebbe pertanto più applicazione e, conseguentemente, il FSMA (fornitore di servizi media audiovisivi) potrebbe meramente variare il genere con una comunicazione al Ministero. (E.G. per NL)