Indennizzi ad operatori di rete locali. Come riportato in altro articolo, è stato pubblicato in data 16/12/2020 il decreto interministeriale 27/11/2020, c.d. “Decreto Indennizzi”, che definisce, tra l’altro, i criteri di ripartizione delle risorse, nonché la procedura per beneficiare dell’indennizzo.
Le risorse a favore degli operatori di rete locali
L’art. 3, rubricato “Criteri di ripartizione delle risorse”, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 304.200.000 “ripartito tra i beneficiari di cui all’art. 2 […] al netto di un accantonamento pari al 1% per far fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a carico della procedura”. Pertanto, al netto dell’accantonamento, le risorse stanziate risultano pari ad euro 301.158.000.
Ripartizione
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le risorse “vengono destinate al ristoro degli operatori di rete per la revoca dei diritti d’uso, tenendo conto sia della popolazione complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia degli impianti legittimamente eserciti”.
Lo stanziamento, ai sensi del comma 3, viene suddiviso come segue:
euro 25.000.000 da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti;
euro 276.158.000 da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee.
I numeri
La norma prosegue chiarendo che “a ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all’art.2 sarà corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce”.
Calcoli
I commi 6 e 7 dell’art. del Decreto definiscono che: “6. Il valore unitario di ciascun impianto è determinato dividendo lo stanziamento di € 25.000.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di impianti legittimamente eserciti. 7. il valore unitario per abitante è determinato dividendo lo stanziamento di € 276.158.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee”.
I trabocchetti
Il testo normativo prosegue riportando le seguenti precisazione su cui invitiamo a prestare la massima attenzione… (segue per abbonati SIT). (E.G. per NL)