Il governo prende atto delle difficoltà esistenti nelle vallate periferiche per la ricezione delle trasmissioni televisive dopo il refarming televisivo e, al fine di assicurare la visione della TV, ha inserito nel DL Aiuti, presentato in CdM il 4 agosto scorso, una norma specifica a favore delle comunità montane ed altri enti pubblici territoriali.
2,5 mln alle comunità montane ed altri enti pubblici territoriali per il DTT
La novella stanzia 7,5 milioni di euro per l’innalzamento fino a 50 euro del Bonus TV per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione della tv e prevede e autorizza una spesa di 2.5 milioni di euro, per l’anno 2022, per “l’adeguamento degli impianti di trasmissione in riattivazione, in quanto non soggetti a interferenze”.
Ora 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore per il regolamento attuativo
Le modalità operative e le procedure per l’attuazione sono rimesse ad un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’orientamento (fin qui) negativo
Proprio il Mise, nelle scorse settimane, si era pronunciato in maniera restrittiva sulla possibilità di sfruttare le previsioni dell’art. 27 D. Lgs. 208/2021 dopo che diversi enti pubblici territoriali avevano avanzato al Ministero dello sviluppo economico istanze per l’attivazione di relay integrativi per sopperire ai limiti di copertura degli operatori di rete DTT di 1° e 2° livello.
Il testo dell’art. 27 D. Lgs. 208/2021
Ricordiamo che l’art. 27 D. Lgs. 208/2021 dispone che “L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti.
La documentazione
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto. L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l’autorizzazione all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera f)”.
I quesiti sull’applicazione dell’art. 27 D. Lgs. 208/2021
In tale occasione era stato chiesto se tali impianti potessero operare su frequenze diverse da quelle assentite ai vettori dei fornitori di servizi di media audiovisivi per cui era richiesta l’integrazione del servizio e, nel caso delle reti di 2° livello, se i diffusori compensativi potessero essere collocati anche al di fuori delle province assentite (nel diritto d’uso degli operatori di rete).
Il parere del Mise
In esito alla richiesta, la DGTCSI-ISCTI, d’intesa con la DGSCERP, si era espressa sul tema in forma restrittiva.
Sarà ora interessante verificare se con il Regolamento attuativo delle nuove previsioni normative ci sarà un approccio più possibilista, considerato che l’obiettivo finale delle stesse è anche la ripetizione di emittenti a forte impegno locale oltre ai principali canali nazionali. Stazioni che, sovente, sono veicolate su reti di 2° livello coi limiti predetti che si spera possano essere ora superati. (E.L. per NL)