Come già illustrato in altri articoli qui pubblicati, importanti novità sono state introdotte in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico dal D.L. n. 98/2011, entrato in vigore lo scorso 6 luglio e recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Il provvedimento è, tra l’altro, intervenuto ad integrare e modificare, all’art. 25, le recenti norme approvate in materia dalla Legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) e dall’art. 4 del D.L. 34/2011, convertito dalla L. 75/2011. Le nuove previsioni normative puntano innanzitutto ad incentivare il rilascio delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda (trattasi delle frequenze della banda 790 – 862 MHz – cioè i canali dal 61 al 69 UHF – e di altre risorse eventualmente disponibili). Viene infatti stabilito, ad integrazione del comma 8 della Legge di stabilità 2011 che, qualora entro e non oltre il 31/12/2012 non si attui la liberazione delle citate frequenze, l’amministrazione competente procederà, senza ulteriore preavviso, alla disattivazione coattiva degli impianti per mezzo degli organi della polizia postale e delle comunicazioni (ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 del D.L.vo n. 259/2003). Inoltre, in caso le frequenze della banda 790 – 862 MHz (canali 61-69 UHF) non risultassero disponibili, dalla scadenza del termine del 31/12/2012 e sino alla loro effettiva liberazione, coloro che risulteranno assegnatari dei relativi diritti d’uso (a seguito delle procedure di gara previste dal bando pubblicato sulla G.U. lo scorso 27 giugno) – cioè gli operatori telefonici e telematici che dovranno svilupparvi la banda larga in mobilità – avranno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 01/01/2013. A riguardo viene precisato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si rivarrà di tale importo sui soggetti che non abbiano provveduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze in questione. Il Decreto Legge in trattazione fissa al 31/12/2011 il termine entro cui dovranno essere attribuite, a favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, le misure economiche di natura compensativa previste dal comma 9 della Legge di stabilità 2011, prevedendosi che tali misure sono “finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze (…)” in questione (e non più a “promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale”, come precedentemente previsto). Il concetto di “volontario rilascio” viene introdotto anche all’art. 4 del D.L. 34/2011. A seguito della modifica ad esso apportata dal nuovo D.L. (art. 25, c.2), viene stabilito infatti che gli operatori di rete che risultino assegnatari delle frequenze radiotelevisive sono tenuti a cedere una quota della propria capacità trasmissiva (non inferiore a 2 programmi SD) non solo ai soggetti che, sulla base delle graduatorie previste dalla citata disposizione, non ottengano l’assegnazione di diritti d’uso, ma anche ai soggetti che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, purché questi ultimi “procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete (…)”. Il Decreto Legge 98/2011 ha introdotto inoltre la previsione di indennizzi, agevolazioni e maggiori misure economiche di natura compensativa. Esso infatti stabilisce innanzitutto che, dopo il 31/12/2011, le eventuali risorse che residuino a seguito dell’erogazione delle misure economiche di natura compensativa potranno essere utilizzate, allo stesso fine, per la concessione di eventuali indennizzi. Inoltre, nell’ipotesi in cui, dall’attuazione delle azioni previste nei commi da 8 a 12 della legge di stabilità 2011 vengano incassati dallo Stato proventi superiori a 2.400 milioni di euro (importo oggi stimato), una quota non superiore al 50% delle maggiori entrate sarà destinata a misure di sostegno al settore televisivo (da definirsi con apposito decreto), mentre una quota del 10% potrà essere utilizzata a titolo di misure economiche di natura compensativa, con il conseguente venir meno del limite di 240 milioni di euro. Quanto ai giudizi riguardanti l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, anche radiotelevisive, la gara per il dividendo esterno e le altre procedure previste dai commi da 8 al 13 della Legge di stabilità 2011, è stata stabilita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza funzionale del TAR Lazio. Inoltre, ed è questa la novità che fa più discutere, il D.L. 98/2011 ha ristretto la portata dell’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure previste nei commi da 8 a 13 della citata legge (tra cui rientrano gli atti emanati a seguito di violazioni, da parte degli operatori di rete, del divieto di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati, nonché degli ulteriori obblighi previsti dal MSE-Com e dall’Agcom in capo ai titolari dei diritti d’uso delle frequenze). L’annullamento, recita infatti il nuovo art. 13-bis della L. 220/2010, “non comporta la reintegrazione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale”. A motivare tale previsione, fortemente penalizzante per gli operatori di rete tv ed in odore di incostituzionalità, vi è il “preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze”. Motivazione certamente non in grado di giustificare una così pesante limitazione della tutela giudiziaria del cittadino. (D.A. per NL)