• individuazione da parte dell’Agcom, di frequenze coordinate e non assegnate ad operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre, con relative reti di riferimento e punti di verifica;
• emanazione da parte del Ministero di bandi e disciplinare di gara per l’assegnazione di tali frequenze a operatori di rete operanti esclusivamente in ambito locale.
Il Ministero emana, per ciascuna regione e per ciascuna frequenza, specifici bandi di gara, per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze coordinate, per il servizio televisivo digitale terrestre. Ciascun bando prevede la frequenza disponibile nella regione interessata alla gara, di cui alla delibera Agcom 402/15/CONS e alla successiva nota Agcom Prot. 73703 del 26/10/2015, così come indicato nella tabella che segue (tab 1):
PIEMONTE 60
LOMBARDIA 7 – 11
VENETO 58 – 60
FRIULI VENEZIA GIULIA 58 – 60
EMILIA ROMAGNA 58 – 60
MARCHE 6 – 58 – 60
ABRUZZO 6 – 7 – 58
MOLISE 60
CAMPANIA 6
PUGLIA 7 – 24 – 58 – 60
BASILICATA 6
CALABRIA 58
SARDEGNA 60
TOSCANA 58
LIGURIA 58
Secondo quanto previsto dal su menzionato art. 6, comma 9-ter, del d.l. 145/2013 e s.m., possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti interessati ad operare in ambito locale, in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o devono impegnarsi a conseguirla entro 60 giorni dall’aggiudicazione (di seguito, operatori locali). Gli operatori di rete locali possono presentare domanda di partecipazione a ciascuna gara regionale bandita dal Ministero, per l’assegnazione di una o più frequenze previste nelle relative regioni. E’ richiesto agli operatori di rete locali che presentano la domanda per l’assegnazione del diritto d’uso di più di una frequenza, nella stessa regione, di esprimere un proprio ordine di preferenza. Il Ministero rilascia i relativi diritti d’uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte, per ciascuna gara regionale, sulla base dei seguenti criteri dettati dall’art. 6 comma 9-quinquies del d.l.145/2013 e s.m.:
a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti.
Se in base ai suddetti criteri di selezione un medesimo soggetto risulta primo in graduatoria, nella stessa regione, in relazione a più di una frequenza, gli viene attribuita una sola frequenza. Le frequenze residue sono assegnate agli operatori concorrenti in posizione immediatamente successiva in graduatoria. In assenza di concorrenti, ad uno stesso operatore può essere attribuita anche più di una frequenza. E’ ammessa la partecipazione alle gare in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori. Come sopra illustrato, il Ministero mette a gara tutte le frequenze indicate nella tabella di cui sopra. Tuttavia, al fine di garantire la massima efficienza nella gestione dello spettro mediante l’attribuzione delle frequenze agli operatori di rete, ai sensi dell’art. 6 comma 9 ter del d.l. 145/2013 e s.m. e la cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi (di seguito FSMA), ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9-quater del d.l. 145/13 e s.m., la procedura per l’attribuzione dei diritti d’uso prevede due fasi distinte. In una prima fase, in base alla graduatoria che si forma seguendo i criteri sopra indicati, il Ministero attribuisce agli operatori di rete locali aggiudicatari, nell’ambito delle frequenze coordinate, i diritti d’uso delle sole frequenze indicate nella seguente tabella (tab. 2):
REGIONE CANALI
PIEMONTE 60
LOMBARDIA 7 – 11
VENETO 58
FRIULI VENEZIA GIULIA 60
EMILIA ROMAGNA 60
MARCHE 58 – 60
ABRUZZO 6 – 58
MOLISE 60
CAMPANIA 6
PUGLIA 24 – 58 – 60
BASILICATA 6
CALABRIA 58
SARDEGNA 60
TOSCANA 58
LIGURIA 58
L’aggiudicazione dei diritti d’uso di tali frequenze, da parte di uno o più operatori di rete locali, è seguita da un processo di libera contrattazione tra gli aggiudicatari e i FSMA, a loro volta selezionati tramite procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 9-quinquies del d.l. 145/2013 . Detta contrattazione può portare a due esiti distinti, ossia o al soddisfacimento da parte dell’intera domanda di capacità trasmissiva oppure al parziale soddisfacimento della domanda. Nella prima ipotesi la procedura di gara si può ritenere conclusa; nella seconda ipotesi il Ministero dà inizio ad una seconda fase della procedura. La seconda fase della procedura, che ha inizio soltanto nel caso in cui le frequenze attribuite agli operatori di rete locali non risultino sufficienti a soddisfare pienamente la domanda dei fornitori di contenuti, prevede che il Ministero attribuisca agli operatori locali aggiudicatari i diritti d’uso anche delle frequenze indicate nella tabella che segue (tab. 3):
REGIONE CANALI
VENETO 60
FRIULI VENEZIA GIULIA 58
EMILIA ROMAGNA 58
MARCHE 6
ABRUZZO 7
PUGLIA 7
All’attribuzione dei diritti d’uso di queste ultime frequenze, segue un ulteriore processo di contrattazione tra gli operatori di rete locali aggiudicatari e i FSMA interessati, fino al completo soddisfacimento della domanda. Ove alla fine di tale processo vi fossero FSMA che, pur rientrando in posizione utile nella graduatoria di cui all’art. 6 comma 9-quinquies del d.l 145/2013, non riescono a trovare un accordo con gli operatori locali per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi, il Ministero associa la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e in base alla posizione in graduatoria dei FSMA. Per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso sarà previsto un periodo di 30/40 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per la formazione delle graduatorie ai singoli criteri di valutazione previsti dalla norma verranno attribuiti i punteggi totali indicati nella seguente tabella seguente (tab 4):
PUNTI PARAMETRO (comma 147 L. 190/14)
15 A) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
30 B) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale
5 C) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva
20 D) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria
30 E) tempi previsti per la realizzazione delle reti
Il punteggio totale attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali come riportato nella successiva tabella (tab 5).
La valutazione dei parametri per la definizione del punteggio finale da attribuire a ciascun partecipante verrà affidata ad un’apposita Commissione nominata dal Ministero e composta da tre componenti esperti nelle materie rilevanti ai fini della procedura. La fidejussione indicata al punto D3) è da considerarsi come requisito di ammissione alla gara e pertanto la sua presentazione in sede di domanda è da ritenersi obbligatoria.In particolare per quanto riguarda il calcolo del parametro d1) “Sostenibilità economica del piano tecnico” di seguito viene riportata una spiegazione di dettaglio del calcolo del Valore Attuale Netto (VAN). Allo scopo di stabilire la sostenibilità economica delle soluzioni proposte nel Piano tecnico dell’infrastruttura di rete, è richiesto ai partecipanti al bando di presentare il piano di investimento per la realizzazione dell’infrastruttura. Il piano degli investimenti deve illustrare la metodologia attraverso la quale si è pervenuti alla quantificazione monetaria dell’investimento, con esplicita e dettagliata indicazione dei criteri di calcolo di ciascuna voce. In particolare, con riferimento ai costi e ai ricavi attesi, nel piano di investimento devono essere considerati almeno i seguenti punti, dove applicabili:
• i costi dettagliati di acquisto dei beni materiali e immateriali, sia legati ad aspetti tecnici sia ad aspetti commerciali ;
• i costi dettagliati di messa in opera della rete, con specifica indicazione di tutti gli oneri ;
• i costi dettagliati di esercizio della rete, durante l’avviamento e a regime , per ciascun anno, fino alla scadenza dei diritti d’uso delle frequenze;
• i ricavi annui attesi, per ciascun anno, fino alla scadenza dei diritti d’uso attuali;
A corredo delle informazioni sui costi e ricavi attesi, vengono richieste le seguenti informazioni:
• il piano temporale degli esborsi verso i fornitori di beni, relativi alle voci di costo indicate nel piano;
• l’indicazione relativa ai dettagli delle voci di costo che non richiedono esborsi aggiuntivi, in quanto relativi a beni già di proprietà del partecipante;
• il piano degli ammortamenti e il valore stimato di realizzo finale, alla scadenza delle licenze attuali, delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
• Il flusso di cassa operativo relativo a ciascun anno di esercizio;
• il Valore Attuale Netto (VAN), inteso come sommatoria dei flussi di cassa attualizzati al tasso di sconto corrente, stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, su un arco temporale pari alla durata dei diritti d’uso delle frequenze. Il VAN deve essere calcolato in maniera congruente con tutte le altre informazioni fornite, pena assegnazione di punteggio nullo. Il punteggio finale di questa voce per ciascun partecipante sarà dato dalla formula: (VAN del partecipante / VAN massimo tra i partecipanti) * 10. (E.G. per NL)