Scade oggi il termine per presentare al Ministero dello Sviluppo Economico l’istanza ex art. 14 bis D. Lgs. 259/2003 per la rimozione dei limiti d’utilizzo delle frequenze DTT.
Nel merito, come noto, i diritti d’uso assentiti, ex art.1 comma 1 della determina ministeriale, accordano l’utilizzo delle frequenze “per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T”. I predetti diritti d’uso sono conformati alla disciplina ad essi applicabili, ed in particolare agli artt. 14, 14 bis e 14 ter del D. Lgs. 259/2003 e ss. mm. e ii., nonché all’insieme dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall’operatore. L’assegnazione di tali diritti d’uso avvenuta prima del 30/06/2012 con durata di 20 anni, reca la precisazione che entro il 25/05/2016 il titolare del presente diritto d’uso può presentare una richiesta di riesame delle limitazioni al diritto d’uso stesso ex art. 14 commi da 4 a 7 e 14 bis D. Lgs. 259/2003 e ss. mm e ii. Trattandosi di titoli rilasciati anteriormente al 30/06/2012, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 bis del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i., i citati provvedimenti soggiacciono, in particolare, alle limitazioni alle tipologie di tecnologie e di servizi ai termini e alla disciplina di cui al citato art. 14 bis D. Lgs. 259/2003, tenuto conto che il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (P.N.R.F.), attualmente prevede per le frequenze in banda UHF un utilizzo per servizi di radiodiffusione su base primaria. Il comma 1 dell’articolo 14 bis del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. avverte altresì che, sino alla data del 25/05/2016, il Ministero e l’Autorità possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle frequenze radio concesse prima del 30/06/2012 di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti. La prossimità della scadenza temporale prevista dal predetto art. 14 bis suggerisce l’opportunità del deposito di un’istanza volta a tutelare la parità di condizioni concorrenziali rispetto ad altri operatori di rete, tenuto conto del fatto che il principio di neutralità tecnologica e dei servizi si applica in via immediata a tutti i diritti d’uso rilasciati dopo il 30/06/2012. Nel merito, non essendo possibile definire entro il 25/05/2016 il quadro prospettico ex art. 14 commi 3 e 4 D.Lgs 259/2003 e s.m.i. per le frequenze nello spettro UHF, è assolutamente consigliabile che i titolari di diritti d’uso ventennali avanzino istanza per il riesame delle limitazioni apposte ai diritti d’uso alla medesima rilasciati ed in particolare della limitazione all’utilizzo per i soli servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale , con rimozione di tale vincolo e conseguente immediata applicabilità dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi di cui all’art. 14 commi 3 e 4 D. Lgs. 259/2003, riservandosi la facoltà di ritirare la richiesta successivamente all’informativa fornita dal Ministero e dall’Autorità a riguardo dell’entità del diritto dopo il riesame. La struttura Consultmedia, collegata a questo periodico, ha predisposto il consueto service sulla problematica. Per informazioni contattare il partner di riferimento: avv. Stefano Cionini [email protected], tel. 0331/593377. (M.L. per NL)