DTT. Delibera 407/21/CONS: consultazione pubblica per assegnare la 12^ rete nazionale dopo il mancato accordo tra Retecapri ed Europa 7

Delibera 43/22/cons, Delibera 407/21/CONS

Ennesima gatta da pelare per il complicato refarming della banda 700 MHz. Questa volta, con la Delibera n. 407/21/CONS Agcom tenta di gestire la complessa questione dell’assegnazione del 12° mux nazionale in cui avrebbero dovuto confluire i mezzi mux di Retecapri ed Europa 7. Proponendo una soluzione salomonica.

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Attraverso la Delibera n. 407/21/CONS (qui il testo) Agcom ha avviato una consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge n. 205/2017.

La Delibera 129/19/CONS

Dal punto di vista regolamentare, l’articolo 2, comma 2, della delibera n. 129/19/CONS prevede che: “Agli operatori che, al momento dell’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze (…) risultino titolari di un singolo diritto d’uso di capacità trasmissiva e non rientrino nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2), destinato ad essere completato: a) mediante l’aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa (…)  (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a); b) mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d’uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera b). All’esito del completamento, il Ministero procede ad assegnare il diritto d’uso delle frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui al successivo articolo 3”.

11 reti nazionali assegnate su 12

Ad esito delle procedure di assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, delle procedure di assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, sono state assegnate 11 reti nazionali pianificate, restando non attribuita la rete nazionale n.12.

I mezzi mux di Retecapri ed Europa 7

In particolare, si legge nella Delibera n. 407/21/CONS, la Società Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (gruppo Retecapri), e la Società Europa Way s.r.l. (Europa Way, cioè gruppo Europa 7), “per effetto della conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva (…) sono titolari ciascuna di un “diritto d’uso delle frequenze generico”, definito quale “diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una rete pianificata dal PNAF e corrispondente (con dimensione pari) alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2” e, in quanto tale, assegnatari di “metà rete nazionale senza specificazione delle frequenze”.

Mancata partecipazione alla procedura onerosa

Tali gli operatori di rete “non hanno preso parte alla procedura onerosa di cui all’articolo 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio 2019, per l’assegnazione di diritti d’uso per ulteriore capacità trasmissiva” e, conseguentemente, il MISE, con comunicazione del 9 settembre 2021, “constatata la mancata partecipazione alla gara per l’ulteriore capacità trasmissiva di entrambi gli operatori di rete nazionali PDBST ed Europa Way, ha chiesto ai suddetti operatori di trasmettere l’accordo commerciale necessario per poter esercire la rete nazionale n. 12″.

La posizione di Retecapri: diritto d’uso anche senza accordo con Europa 7

In riferimento alla suddetta comunicazione del Ministero, spiega Agcom nella Delibera n. 407/21/CONS, “la Società PDBST (…)  ha comunicato al Ministero e all’Autorità che non ci sono i presupposti per un accordo con Europa Way, né con altri operatori di rete nazionali”.

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Procedure eque, trasparenti e non discriminatorie

La Società ha chiesto, “altresì, alle suddette Amministrazioni di introdurre procedure eque, trasparenti e non discriminatorie volte a garantire il completamento del proprio diritto d’uso generico, per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate per il DVB-T2, anche in assenza di un accordo con Europa Way; ciò al fine di consentire alla Società la prosecuzione della propria attività di operatore di rete senza soluzione di continuità rispetto all’esercizio della propria rete attuale (le cui frequenze sono destinate ad essere rilasciate secondo le tempistiche stabilite nella citata roadmap)”.

La posizione di Europa 7: nessun accordo con altri operatori nelle more dei giudizi pendenti

In riferimento alla suddetta comunicazione del Ministero, la Società Europa Way, con nota del 19 settembre 2021, ha comunicato al Ministero e all’Autorità che “non intende, per il momento, addivenire ad accordi di natura commerciale con altri operatori, in attesa della risoluzione del contenzioso promosso dalla stessa Società avverso, tra l’altro, le delibere Agcom nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché i conseguenti atti esecutivi del Ministero”.

La gatta da pelare

Ora, naturalmente, spiega Agcom nella Delibera n. 407/21/CONS  corre la “necessità di promuovere il completamento dell’intero processo di refarming del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre, garantendo i minori impatti sugli utenti in termini di continuità nella fruizione dei servizi, mediante assegnazione di tutti i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per l’esercizio in ambito nazionale di reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T2″.

Gli obblighi di Mise e Agcom

E ciò tenendo conto che il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La posizione del Mise: assegnare la rete nazionale n. 12

Per parte propria, il Ministero, con nota del 23 novembre 2021, ha chiesto all’Autorità una integrazione delle procedure previste all’articolo 2, comma 2, della delibera n. 129/19/CONS, che consenta al Ministero stesso di poter assegnare la rete nazionale n. 12.

La posizione di Agcom: offrire la possibilità di esercire tale rete agli operatori in possesso di diritti d’uso di frequenze generiche

Agcom, pertanto, ritenuto necessario procedere all’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12, che risulta l’unica allo stato non assegnata, e che, in prima istanza, occorre offrire la possibilità di esercire tale rete agli operatori in possesso di diritti d’uso di frequenze generiche.

La procedura ex art. 29 c. 1. C.C.E.

Sul punto, l’art. 29, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che “Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l’Autorità, tra l’altro: a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l’opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all’articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d’uso, indicandone le ragioni; […]”.

La consultazione pubblica

Per tale motivo, Agcom, con la Delibera n. 407/21/CONS, ha pertanto, ritenuto di indire, ai sensi dell’art. 11 del Codice, la consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema radiodiffusione digitale terrestre, al fine di consentire a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell’attività amministrativa.

I termini

Il testo della consultazione di cui al comma 1, e le modalità di consultazione, sono riportati nell’allegato A della Delibera n. 407/21/CONS. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera (avvenuta il 28/12/2021).

La soluzione salomonica di Agcom

La soluzione prospettata da Agcom è indicata all’art. 4 dell’Allegato A alla Delibera n. 407/21/CONS ed è salomonica. Tale articolo prevede che “Stante la necessità di contemperare l’assegnazione del “diritto d’uso delle frequenze specifico per l’esercizio della rete nazionale n. 12” ad uno dei due soggetti titolati alla partecipazione alla presente procedura, con la tutela del “diritto d’uso delle frequenze generico” dell’altro operatore, che per definizione non sarà aggiudicatario, l’Autorità ritiene necessario imporre, quale condizione associata al suddetto “diritto d’uso specifico delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12”, l’obbligo di concedere, a condizioni tecniche ed economiche regolate, l’utilizzo delle risorse di rete per una quota paritaria ovvero, equivalentemente, l’obbligo di cessione di una quota di capacità trasmissiva pari alla metà del multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2, a favore dell’operatore titolare del diritto d’uso delle frequenze generico per l’esercizio di “metà rete” nazionale, che, ad esito della presente procedura, non sia risultato aggiudicatario del diritto d’uso delle frequenze specifico o non abbia partecipato alla procedura“. (E.G. per NL)

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