Sulla G.U. n. 221 21/09/2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 04/08/2016 recante la “Determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016”.
Premesso che il decreto pone il proprio fondamento negli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 259/2003, nelle delibere n. 568/13/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15/10/2013, n. 494/14/Cons del 30/09/2014, n. 622/15/Cons del 05/11/2015, nell’art. 5 legge n. 115/2015 (legge europea 2014), nei commi 172, 173, 174, 175 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, nella lettera inviata dalla Commissione europea all’Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in data 18/07/2014, esso dispone che, per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l’utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell’attivita’ di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l’aliquota di contribuzione del 7%, e’ fissato in euro 1.966.990 per ciascuna rete (multiplex). Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell’anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e’ scontato secondo diverse percentuali. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito nazionale e’ altresi’ scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita’ DVB-T2 in misura superiore all’80% della propria capacità trasmissiva. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e’ tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata. Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo 177/2005, e dell’influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il valore di riferimento per l’utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e’ fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione negli importi ponderati in base alla popolazione di cui alla tabella a fianco. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all’ampiezza del diritto d’uso assegnato, secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l’utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto in parola si applica un’aliquota contributiva nella misura del 6%. In sede di prima applicazione, nei casi di diritto d’uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell’estensione geografica del titolo autorizzato, verra’ preso in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale che abbiano ceduto nell’ultimo biennio propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e’ scontato secondo specifiche percentuali . Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale e’ altresi’ scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita’ DVB-T2, in misura superiore all’80 % della propria capacita’ trasmissiva. Ciascun operatore di rete in ambito locale e’ tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d’uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31/07 dell’anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d’uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. In conformita’ alle previsioni dell’art. 9, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d’uso oggetto della procedura di cui all’art. 5 dell’allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d’uso. L’ammontare dei contributi dovuti e le modalita’ di versamento sono comunicati agli operatori di rete dalla competente Direzione generale del Ministero entro il 30/06 di ciascun anno specificando il periodo a cui si riferiscono. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’ammontare dei contributi e le modalita’ di versamento sono comunicate dalla competente Direzione generale del Ministero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro suddetto termine in sede di prima applicazione ed entro il termine del 31/05 di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell’ottenimento degli sconti di cui agli articoli 1 e 2, presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo deve essere corrisposto entro e non oltre il 31/12/2016 al netto delle somme versate a titolo di acconto per l’annualità 2014, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 29/12/2014. Eventuali somme corrisposte indebitamente possono essere compensate dagli operatori di rete sull’importo dovuto per l’anno 2017. Con successivo decreto verra’ stabilito l’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l’anno 2017 sulla base dei dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale. La struttura di competenze a più livello Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto il consueto service di assistenza. Per informazioni: partner di riferimento dr. Giovanni Madaro, tel. 0331/452183 email [email protected]. (E.G. per NL)