Come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2014, il 31/01/2015 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto del contributo dovuto per il 2014 dagli operatori di rete per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri assegnate.
Come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2014, il 31/01/2015 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto del contributo dovuto per il 2014 dagli operatori di rete per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri assegnate.
Come stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2014, il 31/01/2015 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto del contributo dovuto per il 2014 dagli operatori di rete per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri assegnate.
Il contributo dell’acconto è pari al 40% di quanto versato nell’anno 2013. Le società sono tenute a trasmettere entro 10 giorni copia dell’attestazione di versamento al Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP Divisione IV. Con successivo decreto il Ministero determinerà l’ammontare della somma dovuta a saldo. Il provvedimento trova fondamento dalla lettera inviata dalla Commissione Europea all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale tale organo dichiarava che “in base all’art. 13 della direttiva autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE) (…) devono essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito (…)”, nonché dalla necessità di distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete (in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze) dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti (quali i fornitori dei servizi media) e la ritenuta impossibilità di conciliare (stante le risorse finanziarie disponibili) il criterio della progressività, di cui al c. 4 dell’art. 3-quinquies del D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012, con quanto previsto dal c. 7 dello stesso articolo e con i principi di proporzionalità e non discriminazione dettati dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dalla delibera Agcom 494/14/Cons e la necessità (nelle more dell’adozione del provvedimento ministeriale che definisce il nuovo regime contributivo per il DTT) di dover, comunque, assicurare un flusso di entrate al bilancio delle Stato per l’anno 2014. In caso di ritardo, le somme sono aumentate degli interessi calcolati al tasso legale vigente e decorrenti dalla data di scadenza, mentre nell’ipotesi di mancato pagamento (del contributo e degli interessi, ove dovuti) il MiSE provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia. A seguito del decreto di determinazione definitiva dei contributi, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento del saldo del contributo di competenza dell’anno 2014 entro il termine fissato dal medesimo decreto. Eventuali somme corrisposte indebitamente a titolo di acconto sono recuperate dagli operatori di rete detraendole dall’importo dovuto per l’anno 2015. Gli operatori di rete che non erano titolari di concessione e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva in tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo di competenza dell’anno 2014 in un’unica soluzione alla data del saldo di cui all’articolo 2, comma 1 del DM in parola. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto apposito service di assistenza. Per informazioni: [email protected]. (E.G. per NL)