Con Decreto n. 409/2019 del 13 aprile 2019 (pubblicato in data 15 aprile 2019), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, e ha onerato l’Autorità di inserire sulla home page del proprio sito internet istituzionale l’avviso di notifica per pubblici proclami, contenente una sintesi delle censure contenute nel ricorso proposto da Televomero srl, Canale 9 srl, Napoli Canale 21 srl, Teleradio Regione srl, Multimedia San Paolo srl, Telelibertà spa, Sestarete & rete 8 srl, Telepadova spa, Videomedia spa, Radio Gubbio spa, Pubblisole spa, Teletutto Bresciasette srl, Noi Tv srl. Il ricorso al Consiglio di Stato promosso dalle citate emittente riguarda l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 2542/2019, pubblicata in data
25/2/2019 e notificata a mezzo p.e.c. in data 2/3/2019, nell’ambito del
ricorso n. 8268/2016 Reg. Ric. del TAR Lazio introdotto dalla Italiana Televisioni srl. Qui per leggere la genesi della vicenda. (E.G. per NL)