Decine di milioni di euro disponibili ex DD 19/10/2022 sono bloccati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella loro erogazione agli aventi diritto, cioè gli operatori di rete locali che hanno dovuto abbandonare anzitempo i diritti d’uso assentiti nell’ambito del processo di refarming della banda 700 MHz.
Si tratta di denaro indispensabile anche per far fronte agli oneri di veicolazione sui nuovi network provider areali e l’ingiustificabile ritardo sta causando gravissimi problemi finanziari alle emittenti locali che hanno proseguito l’attività come fornitori di servizi di media audiovisivi.
Motivi ignoti di ritardo nella erogazione degli indennizzi ex DD 19/10/2022
Non è chiaro il motivo per cui le somme stanziate non siano ancora state bonificate, a quanto noto alla maggior parte degli aventi diritto, nei termini prescritti dal provvedimento dirigenziale pubblicato sul sito del Ministero in data 19/10/2022, che aveva approvato l’elenco dei soggetti beneficiari che avevano fatto domanda di indennizzo.
Procedura conclusa
Ricordiamo che, con il DD 19/10/2022 dell’allora Ministero dello sviluppo economico (oggi delle Imprese e del made in Italy), si era conclusa una delle fasi della procedura per gli operatori di rete titolari di diritto d’uso che avevano dismesso le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio, secondo quanto disposto nella Road map (DM 19/06/2019), nelle Aree Tecniche AT07, AT09, AT10, AT12, AT14, nell’ambito del processo di refarming della banda 700 MHz.
Gli elenchi
Conseguentemente, col citato Decreto dirigenziale, il Ministero dello sviluppo economico aveva approvato l’elenco dei soggetti beneficiari che avevano presentato domanda di indennizzo, nelle forme di cui al DM 27/11/2020 (qui per consultare l’Allegato al DD 19/10/2022 recante elenco beneficiari).
Evidenze
Questo periodico ha cercato di scoprire le motivazioni del ritardo nell’erogazione delle somme spettanti, ma non è riuscito a riscontrarne una valida. Non risulta (o comunque se fosse non è stato reso noto) infatti l’evidenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia sospeso la procedura (peraltro improbabile nella forma di tutela reale sulla scorta della vigente normativa contenuta nella L. n. 205/2017) che quindi appare immotivamente stagnante. (E.G. per NL)