Gli attenti lettori di NL ricorderanno che con la Delibera n. 25/23/CONS del 08/02/2023, Agcom, all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 366/22/CONS, aveva definito la nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la 12^ rete del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, secondo quanto previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS.
Il merito della Delibera n. 25/23/CONS
Il provvedimento stabiliva la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive per la 12^ rete del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS e della delibera n. 65/22/CONS.
Nessun accordo tra Retecapri ed Europa 7
Al momento della pubblicazione del provvedimento cessava quindi la possibilità di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS. Sul punto, ricordiamo che gli operatori di rete nazionali Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino (nota come Retecapri) ed Europa Way (conosciuta come Europa 7), cui in occasione del refarming della banda 700 MHz sarebbe spettato mezzo mux a testa (con un diritto d’uso specifico in capo ad una ed uno generico per lo sfruttamento del 50% della capacità all’altra), nonostante diversi tentativi, non avevano infatti concluso un accordo per la gestione condivisa della 12^ rete in ambito nazionale.
L’invito formale del Ministero
Conseguentemente, l’allora Mise, in data 20/05/2022, aveva inviato ai due player una lettera di invito a presentare un’offerta per l’assegnazione dell’unico diritto d’uso delle frequenze pianificate per la suddetta rete.
Niente di fatto
Assegnazione diritto d’uso 12^ rete nazionale
La quale aveva pertanto adottato un provvedimento che prevedeva che il diritto d’uso, utilizzabile esclusivamente per l’offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF fosse assegnato mediante procedura comparativa onerosa senza rilanci competitivi.
Apertura ai nuovi entranti
Una procedura cui avrebbero avuto titolo di partecipare tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell’offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti con divieto di partecipazione.
Apertura a consorzi
La delibera stabiliva altresì la partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del Codice civile, a condizione che assumessero, a pena di esclusione e revoca, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615-ter del codice civile (oltre ovviamente a rispettare gli ulteriori requisiti previsti).
Novità per la 12^ rete
Fatto sta che, successivamente, non si sono registrati altri provvedimenti sul tema (qui per consultare la delibera n. 25/23/CONS), anche se secondo alcuni rumors di questi giorni potrebbe essere imminente la pubblicazione da parte di Agcom di novità. (E.G. per NL)