L’Agcom ha stabilito le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti che risulteranno assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 34/2011, convertito nella L. 75/2011, dovranno cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata ai soggetti operanti in ambito locale al 01/01/2011, che non saranno destinatari dei diritti d’uso sulla base delle graduatorie previste dalla citata disposizione.
La regolamentazione è stata inclusa nel nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera n. 353/11/CONS in sostituzione di quello contenuto nella delibera n. 435/01/CONS. Come si legge nel preambolo del provvedimento, “al fine di conferire certezza regolatoria alle prossime selezioni comparative per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze al settore televisivo locale in attuazione delle recenti norme legislative”, in sede di approvazione della nuova disciplina riguardante la tv digitale terrestre, l’Agcom ha ritenuto appunto di dover definire le tariffe che gli operatori di rete dovranno applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale per la cessione della propria capacità trasmissiva – che non dovrà essere inferiore a 6M/bits, cioè a quella necessaria a veicolare due programmi – nonché le modalità della cessione stessa. L’art. 27 del nuovo Regolamento stabilisce in particolare che le tariffe, che saranno oggetto di aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT, non potranno essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante, con la previsione di condizioni economiche di favore per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario. Quanto alla procedura stabilita per la cessione, è richiesto che i soggetti risultati assegnatari dei diritti di uso delle frequenze dovranno comunicare all’Agcom, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie previste dal D.L. 34/2011, i listini della cessione della capacità trasmissiva. I listini saranno pubblicati dall’Autorità sul proprio sito e, nei 15 giorni dalla loro pubblicazione, i soggetti intenzionati ad avvalersi della capacità trasmissiva per l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi dovranno rendere nota all’Agcom “la propria manifestazione di interesse (…) indicando l’operatore di rete, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse”. Prima dello switch-off dell’area tecnica o regione interessata, l’Autorità provvederà “all’associazione della capacità trasmissiva degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi” richiedenti, tenendo conto, nel caso di richieste incompatibili tra loro, dell’ordine delle graduatorie, nonché “della quantità di capacità trasmissiva richiesta da ciascuno e delle aree territoriali di maggior interesse del richiedente stesso”. Entro i quattro mesi successivi allo switch-off dell’area tecnica o regione interessata, l’operatore di rete potrà utilizzare direttamente o cedere a terzi l’eventuale capacità trasmissiva che non risulterà attribuita. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha altresì fissato alcune clausole che dovranno essere contenute nei contratti di cessione. A riguardo è stabilito che gli accordi dovranno avere la stessa durata del titolo abilitativo (autorizzazione) del fornitore di servizi di media audiovisivi e dovranno prevedere: la risoluzione del contratto nell’ipotesi di cessazione anticipata dell’efficacia della medesima autorizzazione per qualsiasi causa; la possibilità di rinnovo automatico alla scadenza dell’autorizzazione del fornitore di servizi di media audiovisivi, nel caso di suo rinnovo; “il diritto di prelazione in caso di stipulazione di un nuovo contratto a condizioni analoghe, dopo la cessazione dell’efficacia contrattuale” e “la possibilità per l’operatore di rete di dichiarare la risoluzione del contratto stesso in caso di mancato pagamento degli importi dovuti per l’affitto della capacità trasmissiva decorsi quindici giorni dalla ricezione mediante raccomandata A/r di apposita diffida al loro pagamento”. (D.A. per NL)