DTT, cessione asset Retecapri. Emittente precisa: istanza concordato preventiva ritirata spontaneamente, non respinta

Riceviamo da Retecapri la seguente richiesta di precisazioni a riguardo dell’articolo pubblicato la scorsa settimana sulla cessione dei suoi asset.
Il pezzo in questione, secondo l’emittente, contiene due imprecisioni "dovute alla equivoca formulazione di due specifici atti richiamati.  Il titolo di Newslinet così recitava: “DTT. Il Tribunale di Napoli dice no al concordato di Retecapri. Via alla liquidazione: sul mercato gli LCN 20, 45 e 66”.  Orbene è vero che era stata presentata istanza di concordato preventivo, ma esso è stato poi ritirato dalla società che ha scelto una diversa procedura.  Il Tribunale quindi non ha fatto altro che prendere atto del ritiro dell’istanza di concordato preventivo, dichiarando ovviamente e conseguentemente la inammissibilità del ricorso in atti. La società quindi è in piena e totale regolarità e ha deciso di risolvere la propria esposizione debitoria, in pratica verso Equitalia, liquidando alcuni asset.  Per la vendita degli asset individuata per scelta aziendale, la figura del liquidatore non è quella del Commissario, nominato quindi dal Tribunale, ma è semplicemente l’amministratore in carica della società.  Queste due precisazioni sono sembrate necessarie e indispensabili soprattutto per l’attenzione rivolta alla rete che è in piena e totale regolarità gestionale e che si appresta a continuare e ampliare la propria attività una volta effettuata la cessione di quegli asset sufficienti a coprire le attuali esposizioni debitorie". (E.V. per NL)

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