Confermato l’orientamento giurisprudenziale a riguardo della corretta trattazione delle istruttorie relative alle interferenze radiotelevisive estere.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4144/2015 (emessa nella Camera di Consiglio del 10/09/2015 e depositata in data 11/09/2015), ha respinto l’appello del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro una decisione cautelare del TAR Lazio con la quale era stato sospeso il procedimento di esclusione per interferenze ad emittenti estere, disciplinato dalla L. n. 9/2014, di conversione con modifiche del D.L. n. 145/2013, a carico di una tv locale. L’ordinanza confermativa del Consiglio di Stato si fonda sul fatto che, dopo l’intervenuta riduzione del segnale dell’emittente interferente, erano venute meno le perturbazioni radioelettriche a monte del provvedimento ablativo, sicché, per i supremi giudici, bene aveva fatto il giudice di prima istanza a sospendere gli atti amministrativi impugnati. Ora la palla torna al TAR Lazio, che dovrà decidere nel merito il prossimo 13/01/2016. Come detto in apertura, la decisione del CdS conferma l’orientamento prevalente di non considerare la presenza di incompatibilità radioelettriche transfrontaliere un elemento sufficiente a determinare l’espunzione del canale incriminato dalle pianificazioni, ben potendo la frequenza essere recuperata su scala locale con le opportune cautele e i conseguenti limiti diffusivi. (M.L. per NL)