Confindustria RTV dà conto di un interessante pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha riformulato le graduatorie delle frequenze digitali terrestri per la Regione Veneto chiarendo alcuni aspetti controversi sul regime dei dipendenti e sulla separazione contabile.
Nel merito, con sentenza del 23 novembre 2015, n. 5307 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una emittente contro la graduatoria relativa alla procedura per l’assegnazione delle frequenze alle TV locali della Regione Veneto, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 dicembre 2012, nella parte in cui risultava collocata in posizione non utile. In particolare, all’emittente non veniva riconosciuto alcun punteggio per il criterio dei dipendenti e per il criterio del patrimonio. Quanto al primo profilo, il Consiglio di Stato ha affermato che legittimamente l’emittente aveva presentato il libro unico del lavoro di settembre (mese precedente alla scadenza della domanda) anziché quello di agosto, come pretendeva il MISE. Inoltre, i dipendenti da calcolare erano tutti quelli della società, a prescindere dal luogo d’impiego. Quanto al secondo, il Ministero aveva escluso l’emittente in quanto il regime di separazione contabile tra l’attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi media risultava depositato in data 3.10.2012, posteriormente all’uscita del bando e, pertanto, fuori termine. In realtà, secondo il Consiglio i bilanci ed il verbale di assemblea dei soci, attestante la separazione contabile, erano stati depositati alla Camera di Commercio prima della pubblicazione del bando, risultando registrati in data successiva per ritardi della Camera di Commercio nella pubblicazione. (E.G. per NL)