Come noto, in questi ultimi mesi si sta verificando un forte e progressivo interesse per la veicolazione di nuovi contenuti DTT sia in ambito locale che nazionale.
Sul piano nazionale ciò è quasi esclusivamente motivato dall’avvio di innovativi marchi-palinsesti televisivi, spesso conseguenza dell’ingresso sul mercato italiano di nuovi player internazionali o del potenziamento dell’offerta degli operatori esistenti.
In ambito locale, invece, le nuove iniziative sono spesso da ricondurre al sempre maggiore interesse mostrato dagli editori radiofonici alla veicolazione su piattaforme tv, argomento al quale su queste pagine abbiamo deciato ampio spazio.
Sta di fatto che l’inoltro di numerose domande per il conseguimento ovvero la voltura di autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi, ha condotto il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver dettato regole a riguardo delle soluzioni audiografiche e radiovisive, a precisare alcuni aspetti a riguardo delle istanze per FSMA formulate.
Nel merito, il dicastero ha sottolineato che le domande avanzate devono prevedere una “rappresentazione grafica del marchio, per come si intende diffonderlo in video, firmata dal legale rappresentante della società, che dovrà coincidere con il marchio per il quale di richiede l’autorizzazione”.
Inoltre, il Mise ha sottolineato come il palinsesto sottoposto non debba contenere “una programmazione che si ripete nel corso della giornata”, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 c. 1, lettera a) del D. Lgs. 177/2005, che testualmente recita: “Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse”, così come richiamato dalla Del. Agcom 353/11/CONS, nonchè con le previsioni di cui all’Allegato A della Del. Agcom 366/10/CONS che all’art. 1 punto 1, lettera u) definisce il programma come “una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva”.
Infine, in relazione alla mole di domande pervenute ed all’attribuzione della numerazione automatica, il Ministero ha fatto presente che in Lombardia non sono più “disponibili numerazioni LCN libere, se non nell’arco 800”. Per conseguenza, completata l’occupazione degli LCN liberi, l’unica possibilità per gli interessati sarà quella di acquisire a titolo derivativo delle autorizzazioni di fornitore di servizi di media audiovisivi dai soggetti già assegnatari. (M.L. per NL)