Continua incessante, su ogni area del territorio nazionale, lo sbarco di emittenti radiofoniche sul digitale terrestre televisivo.
La motivazione è duplice: da una parte sopperire al progressivo depauperamento del parco ricevitori FM indoor, dall’altro integrare contributi visivi nella direzione dell’ibridizzazione del medium radiofonico sia quanto a piattaforme distributive che sul piano contenutistico. Relativamente all’ascolto entro le mura, su queste pagine abbiamo più volte ricordato che da una presenza di almeno un ricevitore FM/AM nel 99% delle abitazioni dotate di allacciamento elettrico del 1990, si è scesi all’attuale 55% in progressiva, rapida, diminuzione. Ciò significa che mentre sul 100% delle autovetture prodotte da almeno 15 anni a questa parte è installato uno strumento di ricezione radiofonica, fruito da oltre l’80% degli ascoltatori della radio, nel 45% delle case degli italiani se si vuol ascoltare le trasmissioni radiofoniche si deve attingere allo smartphone, al pc o, quasi sempre, alla tv. Il problema è che non tutte le emittenti sono accessibili dalla televisione e, se lo sono, spesso sono di difficile rintracciabilità.
https://www.youtube.com/watch?v=T4A-XbTMI2A&feature=youtu.be
Infatti, sul piano diffusivo, tendenzialmente la declinazione della radio sul DTT ha luogo lungo quattro direttrici. La prima è la veicolazione del mero flusso audio, che ha quale plusvalore l’accesso al bouquet specifico radiofonico sul tv attraverso il tasto “radio” ove presente sul telecomando (caso sempre più raro, va detto) e minusvalore il deterrente psicologico dello schermo nero che spinge l’utente zapper a passare oltre in assenza della componente visiva del canale.
La seconda è quella della cd. audiografica statica, o cartello, che si pone a metà strada tra il contenuto audio puro e l’audiovideo complesso.
Terza soluzione è l’audiografica dinamica, protesa verso il contenuto televisivo classico senza conclamarlo (è il caso di un contenuto videografico per contribuzione informativa dinamica).
L’ultimo caso è quello della radiovisione, basato sulla veicolazione di un contenuto video perfettamente sovrapposto a quello radiofonico (es. videoclip relativi ai brani in quel momento trasmessi in radio).
Sul piano contenutistico, varie sono le opportunità per ibridizzare la radio: molto impegnata in tale direzione è la romana Consulenza Radiofonica che sta studiando soluzioni per l’arricchimento della percezione sensoriale radiofonica mediante informazioni aggiuntive, operando sul segmento. In tal senso è da ascrivere la realizzazione della serie completa “I suoni del cinema” per la test station NBC Milano, frutto di una joint venture tra operatori etrogenei interessati a sperimentare soluzioni ibride per la radiofonia (Consultmedia, Beacom, 22HBG, Consulenza Radiofonica, Bobbiese Pubblicità e Comunicazione e Class Editori). Alfredo Porcaro, responsabile del centro di produzione, si dice “sicuro che nel futuro sarà sempre maggiore la necessità di produrre soluzioni innovative per lo sviluppo del packaging audio-video (sigle, jingle, liners, image ramps, basi) per lo sfruttamento ibrido dei contenuti radiofonici (in particolare per DTT, smart tv, YouTube e social in generale)“. Importante e comunque allineato alle esigenze di ibridizzazione sarà il supporto per la “promozione della radio attraverso Facebook, Twitter, Youtube e con iniziative virali“, altro punto di forza di Consulenza Radiofonica.
Anche 22HBG, ideatore del primo aggregatore ibrido FM/IP FM-World, sta investendo molto sulla hybrid-radio: “Automotive, tv e social sono parole chiave nel futuro della radio”, sostiene Gianluca Busi, ceo della società ferrarese. In questo contesto l’app di FM-World (che a quanto risulta a questo periodico potrebbe presto avere un’evoluzione in ambiente Smart Tv) è “un ulteriore tassello che evidenzia gli sviluppi del progetto, nato nel 1998 ed edito dal 2011 dalla società 22HBG, che continua ad informare – come succede sin dalle origini – sulle novità ricevibili via etere, aprendo sempre più verso gli streaming che diventeranno una delle principali modalità di fruizione della radio anche in movimento con le connected car”.
Dal punto di vista normativo il legislatore ed il regolatore sono in ritardo non avendo ancora rispettivamente previsto la veicolazione DTT di radio diverse dalle concessionarie radiofoniche analogiche terrestre, salvo che facciano domanda per l’ottenimento di un’autorizzazione come fornitori di servizi di media audiovisivi e l’assegnazione di identificatori LCN. Relativamente alle emittenti via etere (le concessionarie/abilitate per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione), come noto, l’art. 3, comma 12, dell’allegato A alla deliberazione Agcom n. 353/11/CONS del 23/06/2011, recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, stabilisce che “L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica. Le numerazioni dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 366/10/CONS attribuite ai palinsesti radiofonici di cui al presente comma non rientrano nel limite dei sei programmi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g) dell’allegato A alla predetta delibera, né nel numero minimo di programmi televisivi per ciascun blocco di diffusione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) del presente regolamento.”
Ai fini dell’attribuzione del LCN alle emittenti radiofoniche, la sopra richiamata delibera Agcom 366/10/CONS, all’art. 9, comma 2, recita “Alle numerazioni per i servizi radio é riservato l’ottavo arco di numerazione”.
Dal combinato disposto delle citate norme, un’emittente radiofonica abilitata ex L. 66/2001 e titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che intendesse essere veicolata sul DTT, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della delibera Agcom n. 664/09/CONS, dovrebbe meramente comunicare l’avvio di tale attività, non essendo previsto il rilascio di autorizzazione specifica.
A riguardo di quanto sopra, la struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha chiesto alla D.G.S.C.E.R.P. Div IV del Ministero dello Sviluppo Economico, competente per materia, conferma della corretta interpretazione del disposto normativo, domandando altresì, non rinvenendo norma contraria, conferma del fatto che l’audio dell’emittente radiofonica così veicolata potesse essere integrato da una componente visiva statica indicante, a beneficio del telespettatore, i riferimenti grafici della stazione presente nel bouquet.
Con parere in data 24/04/2017, la suesposta D.G. ha comunicato, quanto all’attribuzione di identificatori LCN radio, “che alle emittenti radiofoniche che ripetono il palinsesto dei programmi radiofonici non può essere assegnato alcun LCN nell’ottavo arco di numerazione in quanto non è stato emanato il relativo bando per stabilire i criteri e le modalità di assegnazione” (con la conseguenza che ogni eventuale utilizzo nelle more è evidentemente arbitrario).
Il Mise ha poi precisato che “Se il palinsesto trasmesso non è soltanto una mera ripetizione di quello radiofonico ma è anche composto di immagini (pertanto audio-video), dovrà essere richiesta, come previsto dall’art.7 della delibera Agcom 353/11/CONS, l’autorizzazione a fornitore di servizi di media audiovisivi e versato il relativo contributo previsto”.
Aderendo infine all’interpretazione di Consultmedia, il Mise ha confermato che “Non può essere considerata come contenuto visivo la “cosiddetta immagine statica (cartello)”, perché trattasi appunto soltanto di un’immagine fissa” e che perché si concreti un contenuto audiovisivo “è necessario un palinsesto diverso che comprenda una serie di immagini animate”, ribadendo che “non si considerano programmi audiovisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti come video in immagini fisse”. (M.L. per NL)