DTT. Bandi FSMA i chiarimenti ministeriali necessari per la presentazione delle domande di partecipazione

chiarimenti

I chiarimenti ministeriali necessari per definire alcuni dei diffusi dubbi su aspetti critici delle domande per FSMA.
Come noto, il 21/09/2021 (il 05/10/2021 per la sola regione Marche) scadrà il termine di presentazione al Ministero dello sviluppo economico delle domande per la collocazione nella graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta.

Domande solo telematiche

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della DGSCERP del Mise, esclusivamente tramite procedura informatizzata.

Chiarimenti sui punti critici

Nonostante la pubblicazione delle Linee guida definitive per la sottoposizione delle domande, numerosi sono ancora i punti critici da definire attraverso opportuni chiarimenti del dicastero dello Sviluppo economico. Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti sulla procedura di gara è scaduto il 30/07/2021 ed è quindi attesa a breve la pubblicazione delle FAQ.

Nuovi entranti

Tra i più importanti nodi da sciogliere, vi è la questione dei soggetti cosiddetti “nuovi entranti”, relativamente all’art. 5 dei bandi (modalità e criteri di formazione delle graduatorie).

Dante causa…

Gli operatori, infatti, si chiedono se la definizione dei punteggi relativi al biennio precedente (2019-2020) di un FSMA che abbia acquisito ed eventualmente conseguito la volturazione del titolo amministrativo nel corso del 2021 sia da riferirsi al suo dante causa (seppur non vi sia continuità a seguito di successione in ramo aziendale).

… e tertium genus

In particolare, il dubbio diffuso riguarda, in caso di risposta negativa alla prospettazione citata, la possibilità che tale soggetto sia qualificabile come “nuovo entrante”. Diversamente si creerebbe infatti un tertium genus penalizzato dalla procedura.

Capacità trasmissiva

Altra perplessità emersa riguarda il taglio della capacità trasmissiva. A mente del combinato dei commi 5 e 6 dell’art 1 dei bandi emerge che la capacità trasmissiva assegnabile a regime (c. 5) ad un singolo FSMA debba necessariamente essere di almeno 1,5 MB. Tuttavia, nella fase transitoria (c. 6) essa sarà riproporzionata “al fine di assicurare l’accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti”.

Tagli

Poiché le offerte economiche allegate ai bandi fanno indicativamente riferimento a tagli di 1 MB (da intendersi come unità base di riferimento per tagli superiori, es. appunto 1,5 MB, ma anche inferiori), gli operatori si chiedono se sia libera l’indicazione della capacità trasmissiva richiedibile nella fase transitoria (es. 0,7 o 0,5 MB), fatta salva la possibilità del Mise di fissare un tetto massimo (es. 1 MB) per “assicurare l’accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti”. (E.L. per NL)

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