In data odierna il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato le FAQ pubblicate sabato scorso, a riguardo delle quali avevamo già annotato la tendenza ad una interpretazione restrittiva delle procedure per la partecipazione ai bandi FSMA che scadono il 21/09/2021 (salvo la regione Marche, che ha quale termine il 05/10/2021).
Anche in questo caso l’atteggiamento di chiusura del Ministero è estremamente evidente.
Nuovi entranti
Controversa appare, tra le altre, la questione relativa alla relazione tra soggetti nuovi entranti e coloro che hanno acquistato il titolo FSMA nel 2021. I primi, infatti, ex art. 2 c. 1 lettera b) dei bandi, sono coloro che “abbiano richiesto detta autorizzazione al momento della presentazione della domanda” e sono considerati tale qualora al momento della domanda, non diffondano, “né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano”.
Il caso di soggetti che hanno acquisito il titolo FSMA nel 2021
I secondi sono invece coloro che hanno acquistato il titolo nel 2021 che non possono godere del punteggio del biennio precedente (2019-2020) e che, di fatto, sono penalizzati dalla procedura (perché non possono usufruire della maggiorazione del 15% del punteggio).
Voltura e partecipazione ai bandi con scadenza 21/09/2021 (e 05/10/2021)
Ma addirittura, come ha potuto appurare NL, il dicastero si è spinto anche oltre, negando una richiesta di voltura presentata coi crismi della Del. Agcom 353/11/CONS (tuttora vigente) con la motivazione che essendo “l’atto di cessione stipulato in data successiva al bando, non è possibile formalizzare alcun provvedimento di voltura del titolo per il marchio in oggetto con relativa numerazione automatica”.
La normativa vigente
A sostegno della propria posizione il Mise ha richiamato l’art. 2 comma 1 lettera a) dei bandi che prevede che possono presentare domanda di partecipazione alla procedura “tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons”.
Tempistiche
Una tale posizione appare contrastante col fatto che, a prescindere dai bandi FSMA in scadenza, deve essere consentita l’operatività di un fornitore fino a quando sarà disponibile capacità trasmissiva sugli attuali mux che, alla luce della revisione della roadmap, possono in molti casi operare fino alla prossimità del termine ultimo di giugno 2022.
Atto dovuto e libera scelta
In altri termini, la voltura (atto dovuto in presenza dei requisiti ex Del. 353/11/CONS) non può essere posta in condizione subordinata alla partecipazione al bando (libera scelta), ben potendo il soggetto che la ottiene decidere di esercitare l’attività fino all’ultimo momento utile senza necessariamente concorrere alle nuove attribuzioni. Non partecipare al bando non significa infatti cessare l’attività il 22/09/2021. (E.G. per NL)