DTT. Bandi FSMA areali: pubblicate le Linee guida definitive. I timori iniziali trovano purtroppo conferma

linee guida definitive, 25/05/2023

Come tempestivamente pubblicato su queste pagine, in data 02/04/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le Linee guida definitive sui criteri e le modalità adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale.

Trovano conferma le preoccupazioni iniziali

Relativamente alla versione sottoposta a consultazione pubblica sono intervenute una serie di modifiche. Che in massima parte concretano quelle preoccupazioni iniziali a cui avevamo dato risonanza.

Linee guida definitive: l’esame di merito delle modifiche

Ne parliamo con due professionisti di Consultmedia, primaria struttura italiana di competenze a più livelli in ambito mediatico: l’economista dr. Giovanni Madaro e l’avvocato Stefano Cionini (MCL avvocati associati).
Partendo dal nodo della capacità trasmissiva attribuibile per ciascun programma in SD e HD.

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1.5 Mb SD

“Si tratta di un compromesso tra l’iniziale prospettazione (Agcom) e quella delle originarie Linee guida del Mise, che però non risolve il problema“, spiega l’avv. Cionini.
“Come Consultmedia abbiamo già diffuso oggi un documento critico che analizza la portata delle modifiche. In definitiva, il Mise ha disposto la sostituzione della previsione di 1 Mbit/s per trasmissioni in SD con il valore di 1.5 Mbit/s. Il che, ovviamente, limiterà molto l’accesso degli attuali fornitori di contenuti“.

Spazi insufficienti che rischiano di restringersi ulteriormente

“Situazione che si aggraverà ove il Ministero non rimettesse a bando le frequenze di 2° livello non assegnate“, interviene il dr. Madaro.I già insufficienti spazi si ridurranno ulteriormente se ciò non avvenisse“.

Relativamente alle modalità di attribuzione di punteggio

La legge 205/2017 comma 1034 espressamente prevede che la graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta. Prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 146/2017.

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L’art. 6 DPR 146/2017

Il richiamo è all’art. 6 del d.P.R. il quale individua nelle lettere da a) a e) i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi. Essi sono: a) numero medio dipendenti; b) numero medio giornalisti dipendenti; c) media ponderata indice ascolto medio giornaliero; e) spese tecnologie innovative.

La revisione della ripartizione del punteggio

“Attraverso un’analisi fondata su elementi di cui abbiamo dato conto nel documento critico che analizza la portata delle modifiche, il Mise ha mutato orientamento”, evidenzia Cionini. “Segnatamente, non perseguirà la ripartizione proporzionale dell’ammontare dei punteggi disponibili proposta, confermando la formulazione dei punteggi prevista dalle precedenti linee guida, con l’adozione dei pesi 670-300-30”.

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Negoziazione con l’operatore di rete e periodo transitorio

Il Mise nel documento allegato alle Linee guida definitive ha dichiarato di non aver rilevato particolari criticità verso la procedura ipotizzata, mentre si è rafforzata la preoccupazione verso comportamenti strumentali che, attraverso la modifica delle richieste di capacità nel corso della procedura, potrebbero favorire comportamenti volti ad alterare l’equa ripartizione delle risorse tra il maggior numero possibile di fornitori di contenuti in graduatoria”, puntualizza Madaro.

Linee guida definitive confermano prospettazione precedente

“Ritenendo importante la linearità e la trasparenza delle procedure alla base della negoziazione tra operatore di rete e fornitori di contenuti, il Mise ha confermato sul punto le procedure proposte dalle linee guida sottoposte a consultazione, ivi incluse le modalità di comunicazione tra soggetti previste dalle linee guida proposte“, annota l’economista.

Associazione della capacità trasmissiva residua e determinazione del prezzo finale della capacità residua a seguito della fase della negoziazione

Critica invece la questione sull’associazione della capacità trasmissiva residua. “Le osservazioni ricevute, spiega il Mise nel documento illustrativo, non convergono, neanche maggioritariamente, verso una proposta unica”, rimarca l’avvocato Cionini.
“Emerge, tuttavia, una generale attenzione verso la tutela della libertà negoziale tra fornitori e operatori di rete, anche se mitigata da una richiesta diffusa di supervisione da parte del Ministero affinché tutti i fornitori siano destinatari senza discriminazioni delle stesse proposte tariffarie.

La soluzione del Mise nelle Linee Guida definitive

La soluzione intende contemperare le indicazioni della norma, orientate alla negoziazione commerciale gestita dall’operatore, con i diritti dei fornitori di contenuti nel rispetto della loro posizione in graduatoria. La proposta di asta con reserve price posto all’80% delle tariffe massime dichiarate dagli operatori di rete si teme possa comprimere verso l’alto la dinamica delle tariffe.

Procedura gestita dal RUP

Il Ministero, per definire un criterio di determinazione del prezzo finale della capacità residua a seguito della fase della negoziazione, intende prevedere una procedura gestita dal RUP che sottoporrà a tutti i soggetti ancora privi di capacità trasmissiva. Nel caso in cui, per talune reti, non sia raggiunto alcun accordo, il RUP provvede a chiedere agli operatori di rete titolari dei relativi diritti d’uso di comunicare il miglior prezzo che sono disposti ad offrire, ai fini dell’avvio della procedura di interpello.

Post procedura negoziazione

I fornitori di contenuti, dopo la conclusione della procedura di negoziazione, avranno quindi una priorità correlata al posto occupato in graduatoria nella sottoscrizione di nuovi accordi alle migliori condizioni negoziali praticate dagli operatori di rete.

Le garanzie

La procedura di interpello individuata, che può avere luogo anche telematicamente, privilegia i soggetti con una migliore posizione in graduatoria. Nella fase di associazione della capacità residua non potrà accadere che un fornitore di contenuti veda attribuire capacità trasmissiva ad un fornitore collocato successivamente in graduatoria, a condizioni che non gli siano state precedentemente offerte”, conclude Cionini.
Per maggiori approfondimenti, gli abbonati SIT possono esaminare il documento di Consultmedia qui. (E.G. per NL)

foto antenne di Floriano Fornasiero

 

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